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Licenziamento. Ecco cosa cambia con il Decreto Dignità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/07/2018 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Approvato il 2 luglio dal Consiglio dei Ministri, per il Decreto Dignità si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Obiettivo del Decreto è smantellare o comunque apportare delle sostanziali modifiche al Jobs Act.

In questi termini, interviene anche sul Licenziamento e nello specifico in merito alle Indennità.

 

Cosa prevedeve il Jobs Act

Il d.lgs. n. 23/2015, ha previsto, per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, una nuova disciplina in caso di licenziamento illegittimo.

Ovvero, mentre per gli assunti prima del 7 marzo 2015, si applica:

  • l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (per le aziende con più di quindici dipendenti) e la legge n. 604/1966 (per le aziende con meno di quindici dipendenti).

 

Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, si applicano le misure previste dal Jobs act, che intervengono sulle indennità per il licenziamento illegittimo.

Mentre diventa difficile la reintegra, a meno che non si tratti di licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare nel quale ne se dimostri l’insussistenza del fatto contestato, per il licenziamento illegittimo è previsto il

  • diritto ad un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità.

 

Con il Decreto Dignità, l’ammontare dell’indennità che il lavoratore illegittimamente licenziato può ottenere aumenta fino al 50% in più e  resta fissata in due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo che passa, però, da 4 a 6 mensilità ed un massimo che passa da 24 a 36 mensilità.

 

Anche un dipendente con meno di un anno di anzianità, può accedere all’indennizzo pari a 6 mensilità, contro le 4 della previgente disciplina.

 

Da La legge per tutti