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PA. Il TFR pignorabile anche al dipendente pubblico. La Sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/07/2018 vai ai commenti

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Il trattamento di fine rapporto può essere pignorato anche al dipendente pubblico.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 19708 depositata mercoledì 25 luglio.

 

Che differenza c’è tra TFR dipendente pubblico e privato?

Quando un rapporto di lavoro si chiude, il dipendente (che sia pubblico o privato) ha diritto ad ottenere la liquidazione, ossia una somma di denaro spettante e accumulata per tutti gli anni di lavoro occupati presso l’azienda o l’ente statale.

 

Trattamenti di fine servizio e fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo: mentre i TFS (dipendenti pubblici)hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell’Indennità di Anzianità), il TFR (dipendenti privati) ha carattere di salario differito. Di fatto, quest’ultimo consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

La sentenza ha ribaltato il principio per il quale non sono pignorabili le somme non esigibili.

Le quote accantonate, che trattenute presso l’azienda, che siano versate nel fondo tesoreria dell’Inps o conferite ad un fondo previdenziale, sono dotate intrisicamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, e quindi pignorabili.

Tale principio valevole per i lavoratori del settore privato è estendibile ai dipendenti pubblici.

 

da ItaliaOggi