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Nuovo CCNL. ASUR Marche inizia con l'orario di lavoro e l'indennità di turno. Lo stipendio diminuirà

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La Redazione
Pubblicato il: 01/08/2018 vai ai commenti

AttualitàContratto NazionaleMarche

Il Nursind Segreteria Territoriale di Ancona denuncia i primi gravi effetti del nuovo CCNL del comparto sanitario a firma di: CISL, CIGL, FIALS, UIL. L’ ASUR Marche ha nel mirino l’orario di lavoro e le indennità di turno dei professionisti sanitari; il 23 luglio ha inoltrato ai Direttori delle aree vaste 1,2,3,4,5 la presente direttiva (riportata testualmente):

Oggetto: CCNL 21.05.2018 personale comparto sanità – Orario convenzionale di lavoro (art.27) e indennità di cui ai commi 3 e 4 dell’art.86

Fermo restando la necessità di procedere ad un inquadramento sistematico di tutto l’assetto

contrattuale conseguente alla sottoscrizione, in data 21 maggio 2018 del nuovo CCNL del personale del comparto sanità, preme sin da subito evidenziate alcune novità, di seguito evidenziate, introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale, tenuto conto dei conseguenti risvolti di carattere economico.

Orario convenzionale di lavoro

L’art.27 del CCNL 21.05.2018 nel confermare che l’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali, che è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato su cinque o sei giorni, precisa inoltre come in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, l’orario convenzionale sia pari a 7ore e 12 minuti mentre in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 6 giorni, l’orario convenzionale sia pari a 6 ore.

Il comma 10 del medesimo art.27 stabilisce inoltre che, ai fini del debito orario, l’incidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all’orario convenzionale indicato al punto precedente, fatto salvo quanto diversamente previsto dal CCNL 21.05.2018 o dalle disposizioni legislative vigenti.

Indennità art.86 (commi 3 e4)

Il comma 3 dell’art.86 del CCNL 21.05.2018 conferma la corresponsione dell’indennità giornaliera prevista dall’art.44, c.3, del CCNL 1.9.1995, come modificato dall’art. 41, comma 7, del CCNL 7.4.1999, a favore del personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su 3 turni; viene inoltre confermato che detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, che il CCNL del 21.5.2018 precisa essere almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato dall’Azienda.

Il comma 4 dell’art.86 del CCNL 21.05.2018 conferma la corresponsione dell’indennità giornaliera prevista dall’art.44, c.4, del CCNL 1.9.1995, come modificato dall’art.41, comma 7 del CCNL 7.4.1999, a favore degli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell’Azienda per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici; detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanziale equilibrato dei turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un nnumero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio, che il CCNL del 215.2018 precisa che dovrà essere almeno pari al 30%.

In relazione alle disposizioni contrattuali sopra evidenziate si ricorda che gli effetti del CCNL sottoscritto in data 21.5.2018 decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.

I dirigenti in indirizzo provvederanno a fornire necessarie indicazioni al personale preposto alla gestione del personale (Direttori di Presidio Ospedaliero, responsabili di struttura, dirigenti delle professioni sanitarie) nonché relativa informativa al personale dipendente.

Cordiali saluti

Firmato: Il Direttore F.F. Aree Politiche del Personale Dott. Fabrizio Trobbiani

 

Le conseguenze dell’applicazione di questa direttiva saranno oltremodo inique. Il conteggio “convenzionale” su 6 giorni o su 5, come normato dal nuovo CCNL non corrispondono all’effettivo orario di servizio richiesto dall’Azienda ai sanitari, che più spesso lavorano su turni misti di 8 ore, oppure 9 o 12 ore giornaliere. Inoltre il nuovo CCNL del comparto sanitario disponendo che qualsiasi assenza dovrà per forza coincidere a 6 ore o 7 ore e 12 minuti, creerà conteggi inappropriati in difetto e debito orario, qual ora il dipendente sia “assente” per qualsiasi motivo per meno di 5 o 6 giorni settimanali.

Evenienza che avrà riflessi anche sui permessi dei beneficiari della Legge 104/1992? Sicuramente su tutte le altre, comprese ferie, malattia, formazione, ecc.. Un’aberrazione visto che ad esempio le ferie sono un diritto al riposo legittimato dalla Costituzione e che “il riposo” possa generare un credito orario è una distorsione e pretesa Aziendale in forza del nuovo CCNL scritto con superficialità e approssimazione in danno dei lavoratori.

Anche le indennità di turno conteggiate su tre turni h.24 al 20% e su due turni h.12 al 30%, avranno ripercussioni negative sui già magri stipendi di molti lavoratori della sanità marchigiana. Mensilmente la perdita dell’indennità di turno dall’applicazione del nuovo CCNL sarà di circa 50-100 euro lordi mensili per gran parte dei colleghi. Interpellati i nostri avvocati a riguardo, ci hanno anticipato che sarà un’ardua lotta con il nuovo CCNL a sfavore.

Questa è la triste realtà, dei lavoratori del comparto sanitario che dopo aver percepito nella busta paga di giugno l’elemosina degli arretrati di circa 10 anni di blocco contrattuale, in media di circa 500-600 euro; ora per gli adempimenti previsti dal nuovo CCNL, di cui tanto si vantavano i sindacati firmatari, le Aziende si preparano alla riscossione.

E credo che le Aziende purtroppo pretenderanno la pedissequa applicazione del nuovo CCNL, perché hanno l’impellente necessità di ricostituire il fondo all’art. 80 del CCNL “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” , fondo “splafonato” dalle aree vaste, necessario ora a remunerare: le indennità di turno, i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e inoltre ha assorbito anche il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica. Un compito quanto mai arduo, giacché tale Fondo nelle previsioni del nuovo CCNL non è stato adeguatamente finanziato.

In conclusione a pagarne le conseguenze, i professionisti sanitari e tecnici, che vedranno per la prima volta con l’applicazione di un nuovo CCNL, il deterioramento del proprio stipendio e del proprio monte ore mensile nonostante gli straordinari sempre in aumento per mancanza di personale.

Si annuncia un triennio di contrattazione aziendale molto complicato e “caldo”.

I firmatari saranno in grado di rigettare ciò che loro stessi hanno accordato nel nuovo CCNL? Una dicotomia in contrasto con la coerenza.

Sicuramente il Sindacato Nursind non resterà al palo, anche se “qualcuno” tenta con varie strategie a volerlo legare e imbavagliare.

 

Segretaria Territoriale NurSind Ancona
Elsa Frogioni

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