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Licenziamento per superamento periodo di comporto. Il datore di lavoro non è obbligato a specificare i giorni di assenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/08/2018 vai ai commenti

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Il licenziamento per superamento del comporto non puo’ assimilarsi ad un licenziamento disciplinare, il datore di lavoro non e’ tenuto a specificare i giorni di assenza di malattia, salva esplicita richiesta del lavoratore, tuttavia, una volta indicate le assenze nella lettera di licenziamento, esse non possono essere poi modificate dal datore di lavoro”

 

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.15095 11 giugno 2018.

 

I fatti

La dipendente che veniva licenziata per superamento del periodo di comporto, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.

L’appellante si opponeva alla sentenza per avere il giudice disatteso il principio secondo il quale nel caso in cui, nella lettera di licenziamento, il datore di lavoro indichi analiticamente i giorni di assenza conteggiati ai fini del calcolo del comporto, nella verifica della legittimità del recesso non può farsi riferimento a giorni di assenza diversi.

Infatti la societa’ dapprima dedusse che il termine dell’ultima assenza per malattia doveva intendersi il 25.5.11 (e non il 21.5.11), poi contraddittoriamente dichiarò che tale data doveva intendersi 31.5.11, avendo erroneamente indicato il 21 per il 31.

 

La Corte di Cassazione accoglie i ricorso della dipendente con la seguente motivazione: “ qualora il datore di lavoro, pur non essendovi tenuto, indichi analiticamente nella lettera di licenziamento le giornate di assenza per malattia che hanno, a suo avviso, determinato il superamento del periodo di comporto, l’indicazione e’ vincolante e preclude la possibilità di considerare, ai fini della legittimità del recesso, altre giornate di assenza”, e pur vero tuttavia che “in base al principio secondo cui il licenziamento per superamento del comporto non puo’ assimilarsi ad un licenziamento disciplinare con i connessi obblighi in tema di specificita’ ab origine della contestazione (ex aliis, Cass. n. 8440/13), e che il datore di lavoro non e’ tenuto a specificare i giorni di assenza di malattia (Cass. n. 21377/16), salva esplicita richiesta del lavoratore”

 

 

da Sentenzeweb

 

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