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Legge 104/92. Il trasferimento nella sede all’assistito non è un Diritto assoluto. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/08/2018 vai ai commenti

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Chi  usufruisce degli effetti della legge 104/92 non ha sempre diritto al trasferimento nella sede che ritiene essere la più vicina al parente da assistere, se in questa non vi sono posti vacanti.

 

A stabilirlo la Sentenza del 31 luglio 2018, emanata dal Tribunale di Sassari.

 

La vicenda

Il dipendente, titolare della legge 104/92 trascina in giudizio l’azienda che gli aveva negato il trasferimento richiesto, nella sede più vicina alla residenza dell’assistito.

 

Il Tribunale rigetta la richiesta del dipendente con le seguenti motivazioni:

Il giudice richiama la norma secondo cui il trasferimento può essere disposto solamente "ove possibile". Partendo da tale inciso, ha escluso che il lavoratore possa vantare un diritto assoluto ad essere trasferito.

Il Giudice ha accertato che, presso la sede indicata dal lavoratore – quella vicina alla residenza del parente invalido che necessita di assistenza - non esistevano posizioni vacanti, compatibili con il suo profilo professionale. Pertanto, ha escluso che l'azienda sia obbligata a creare una posizione lavorativa ad hoc a cui assegnare il lavoratore, sebbene non prevista dall'organico aziendale, ovvero a trasferire a propria volta un altro lavoratore per "far spazio" a quello che ha chiesto il trasferimento.

 

 

Da Diritto24