Il Decreto Dignità è legge. Tutte le novità su lavoro e contratti
Con 155 voti favorevoli, 125 contrari ed un astenuto, è stato approvato oggi, in via definitiva al Senato, il Decreto Dignità.
Adesso si attende solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore dei provvedimenti.
Le novità riguardano i seguenti punti:
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bonus assunzioni under 35,
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disciplina dei voucher nel settore turismo e agricoltura,
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periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole sul contratto a tempo determinato;
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indennità di licenziamento;
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contratto di somministrazione.
Bonus Assunzioni under 35
Consiste nello sgravio parziale pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle imprese della durata di 36 mesi.
L’esonero contributivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nel limite massimo di 3 mila euro annui per dipendente assunto con alcuni requisiti anagrafici e lavorativi:
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il lavoratore non deve aver compiuto i 30 anni di età (35 solo nel periodo fino al 31 dicembre 2018)
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il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro (tranne per lavoratori con parziale fruizione dei benefici)
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non vi siano licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione
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il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi (es. DURC regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc)
l bonus assunzioni giovani così come introdotto nella Legge di Bilancio 2018 potrà essere richiesto per le assunzioni di lavoratori under 35 fino al 2020; in precedenza la scadenza era fissata al 31 dicembre 2018, dopo quella data il limite sarebbe sceso a 30 anni.
Voucher turismo, agricoltura, enti locali
Prestazione Occasionale PrestO, potranno usare come i vecchi voucher nel settore agricolo e negli Enti Locali e dagli alberghi e dalle strutture ricettive che hanno fino a 8 dipendenti. Si potranno comunque usare solo per alcune categorie di soggetti:
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pensionati,
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studenti under 25,
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disoccupati,
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percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.
Contratti a tempo determinato ed indennità di licenziamento
Le nuove regole sui contratti a termine si applicheranno dal prossimo 1° novembre; previsto quindi un periodo transitorio, sino al 31 ottobre entro il quale per i rinnovi e le proroghe si continueranno ad usare le vecchie regole.
Per quanto riguarda la loro disciplina, potrete trovare la guida completa al link di seguito:
Contratto a tempo determinato. Guida completa alla luce del Decreto Dignità
Contratti di somministrazione:
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1gennaio.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.
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