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AOU Riuniti di Ancona. Infermieri precari obbligati a straordinari per garantire ferie estive

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 13/08/2018 vai ai commenti

AttualitàMarche

La Segreteria territoriale Nursind di Ancona sta raccogliendo numerose segnalazioni da parte dei professionisti sanitari infermieri dipendenti dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Emerge il sistematico ricorso all'uso improprio del lavoro straordinario anche per la copertura delle ferie estive.

I Dirigenti e Coordinatori, nonostante obblighino di fatto i professionisti a turni forzati con il salto dei dovuti riposi, negano oltrettutto agli stessi la possibilità di scegliere tra la retribuzione aggiuntiva del lavoro straordinario o il recupero, ovvero l’accantonamento nella banca delle ore. La motivazione giustificativa è dai responsabili spiegata in sintesi con questi contenuti: “… non si può pagare lo straordinario per la copertura ferie….”.

Il risultato di questo abuso, è una “atipica” e irregolare sorta di banca delle ore “parallela” che può obbligatoriamente solo essere smaltita a recupero, procrastinata "all'anno del mai....". 

Dalle informazioni in nostro possesso tale prassi sarebbe piuttosto consolidata a discapito soprattutto degli infermieri con contratti a tempo determinato (precari), poiché la mancanza di stabilità li pone in una condizione di debolezza nei confronti del datore di lavoro.

Il diniego del turno aggiuntivo in luogo del riposo, che peraltro non è previsto dal nuovo CCNL, potrebbe risultare elemento di valutazione negativa, data la totale discrezionalità dei Dirigenti delle Professioni Sanitarie nella riconferma degli incarichi.

Appurata la mal gestione organizzativa dell’Azienda AOU Riuniti di Ancona in special modo nei confronti del personale infermieristico precario, il Nursind è di nuovo costretto a sottolineare i dispositivi di legge e contrattuali sulla corretta applicazione del lavoro straordinario.

Dal CCNL 2016/2018 riportiamo l'art. 31 :

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dall’effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d’impedimento derivanti da esigenze personali e familiari.

(….omissis….)

6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze di servizio.La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore....(omissis...)

Per completezza rammentiamo che le modalità di lavoro straordinario possono essere relative a:

  • prosecuzione del lavoro già cominciato con modalità ordinarie ( es: in contesti in cui l’attività lavorativa si esplica attraverso la “presa in carico” di pazienti )
  • anticipazione oraria del lavoro da svolgere con modalità ordinarie,
  • copertura di turni per assenze improvvise da svolgersi nei giorni liberi ( es: smonto notte). 

Le ore effettuate in straordinario, o comunque eccedenti il monte orario previsto, essendo state fatte su richiesta dell'Azienda, e non per scelta personale, devono essere pagate o risarcite con riposi aggiuntivi, ma sempre previa richiesta formale del dipendente.
Anche al termine del fondo per il pagamento dello straordinario, infatti, la retribuzione oppure il recupero sono esclusivamente a discrezione del dipendente, così come sancito dal CCNL 1998/2001, art.34, comma 6 e dal CCNL integrativo 2001, art.9. Purché questi straordinari derivino da turni aggiuntivi stabiliti dall'Azienda.

L'Azienda in primis, per la gestione delle ferie estive, evento non eccezionale e sicuramente programmabile, non dovrebbe certo chiedere ai dipendenti turni aggiuntivi in straordinario; ma ipotizzando che ve ne sia l’assoluta necessità, dovrebbe utilizzare gli ordini di servizio. Ciò consente, la tutela legale del dipendente e la dimostrazione che le ore effettuate in straordinario sono state richieste dall'Azienda e non per “una libera scelta del dipendente”; tesi quanto mai assurda, perché è ridicolo solo pensare che arbitrariamente qualcuno possa rinunciare al proprio riposo e andare a lavorare!

L’eccezione per l’Azienda AOU Riuniti sembra essere diventata la regola, con queste modalità scorrette, lo straordinario è consolidato come consuetudine per “mascherare” la cronica carenza di personale.

Il Nursind, in merito al lavoro straordinario “ordinario”, ha chiesto all’azienda le motivazioni e i dati relativi allo straordinario fino ad ora svolto, anche alla luce dei precedenti poco chiari “splafonamenti del fondo disagio utilizzato per il pagamento anche degli straordinari “, di cui si è resa protagonista negli anni passati l’AOU Riuniti di Ancona, ma ad oggi non ha avuto nessuna risposta.
Il lavoro precario in sanità è servito soprattutto ad operare “risparmi”, con il sacrificio personale di tanti, troppi professionisti, che in buona sostanza hanno e stanno ancora “regalando” il proprio tempo di vita alle Aziende Sanitarie.

L’altra conseguenza poco etica, è che questi “risparmi” fatti sulla pelle dei precari, hanno contribuito a far ottenere ai Dirigenti dell’Azienda gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e relativi lauti premi di risultato per loro stessi. Una palese ingiustizia che mostra a chi realmente sono chiesti i sacrifici in questo paese.

 

Segretaria Territoriale NurSind Ancona

Elsa Frogioni

 

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