Iscriviti alla newsletter

Paziente tenta di lanciarsi dal quarto piano. Un Infermiere lo salva. In esclusiva il drammatico video ed il salvataggio

La Redazionedi
La Redazione
Pubblicato il: 11/09/2018 vai ai commenti

Attualità

 

 

 

La drammatica sequenza arriva da Foggia, testimone di quella che poteva essere una doppia tragedia è Giuseppe Giampietro, segretario territoriale NurSind Foggia che racconta:

Ieri pomeriggio un paziente ricoverato da noi in gastroenterologia ha ritentato il suicidio. Dopo il primo tentativo ingerendo acido muriatico, ieri stava per lanciarsi dal quarto piano, tentativo che sarebbe andato in porto se non fosse intervenuto il mio collega infermiere Giuseppe Falcone, che mettendo a repentaglio la propria vita, ha salvato quella del paziente”.

Un atto di coraggio e di grande responsabilità quella dell’infermiere Giuseppe Falcone, che possiamo vedere nelle immagini che ci arrivano in esclusiva.

 

Il suicidio in ospedale

Sono 800 mila le persone che nel mondo muoiono ogni anno per suicidio; il 78% di questi avviene nei Paesi a basso- medio reddito ed è la seconda causa di morte nella fascia di età che va dai 15 ai 29 anni.

 

L’ultimo rapporto del Ministero della Salute, evidenzia che tra gli eventi sentinella negli ospedali, ovvero quegli eventi avversi che causano morte e gravi danni ai pazienti, il suicidio è il più frequente(19%), seguito da morte e grave danno per caduta(16%).

E’ pur vero che il rapporto in merito è datato, in quanto indaga il periodo che va dal 2005 al 2010, ma il fenomeno del suicidio in ospedale è poi così infrequente, e pone non pochi interrogativi, specie in relazione alla responsabilità dei sanitari.

 

Accanto alle prestazioni sanitarie e di cura, rientra anche il dovere di vigilanza sui pazienti, maggiore nel caso di soggetti che hanno posto in essere condotte autolesionistiche o hanno manifestato intenti suicidari.

Gli operatori sanitari hanno nei confronti dei pazienti l’obbligo di salvaguardia della persona assistita, detta posizione di garanzia.

Tale obbligo di protezione trova il suo fondamento dalla clausola generale contenuta nell’art. 40 c. p., il cui secondo comma, in particolare, impone un “obbligo giuridico gravante su determinate categorie predeterminate di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli”.