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Decesso del paziente per caduta. Prosciolti gli infermieri da accusa di omicidio colposo. Sentenza storica

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/10/2018 vai ai commenti

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Con una ordinanza del 26 settembre 2018, il Tribunale di Genova ha prosciolto gli infermieri dall’accusa di omicidio colposo, per la morte di un paziente a seguito di una caduta.

 

Le cadute rientrano tra gli eventi avversi più frequenti negli ospedali, con conseguenze immediate o tardive, fino alla morte del paziente.

La Raccomandazione n.13 del 2014 – La Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie – stima che il 14% delle cadute sia classificato come accidentale (cause ambientali), l’8% come imprevedibili (condizioni fisiche del paziente) e ben il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili.

Individuare i profili di responsabilità quando si concretizza l’evento avverso è difficile e difficilmente generalizzabile, in quanto è imprescindibile da singolo caso.

 

L’Ordinanza del Tribunale di Genova apre la strada a nuova speranza per tutti gli infermieri che, si trovassero ad essere coinvolti nella morte del paziente per cadute accidentali.

 

I fatti

Gli infermieri indagati, all’epoca dei fatti, operavano nel reparto di medicina.

Qui il paziente, al quale erano state precedentemente apposte le spondine nel letto, era caduto rovinosamente e deceduto in un secondo momento, quando, era le stesse erano state rimosse su disposizione del medico, che riteneva il paziente vigile, orientato e sufficientemente autonomo.

Gli infermieri dapprima ritenuti colpevoli dell’accaduto, vengono definitivamente scagionati.

 

Di seguito le motivazioni del Tribunale di Genova:

  • Se è vero che è obbligo della struttura assicurare adeguata vigilanza o tutela della salute e della sicurezza dei pazienti, è anche vero che strumenti di contenzione sono applicabili su espressa indicazione del medico, così come stabilito dal codice deontologico che all’articolo 30, prevede espressamente che essa (contenzione) debba essere supportata da apposita prescrizione medica.

    Il personale infermieristico può ricorrervi in via eccezionale e d’urgenza sempre a tutela del malato, laddove una costante sorveglianza non sia in altro modo assicurabile per comprensibili ragioni di organizzazione del servizio.

    Nel caso specifico la vittima risultava contenzionata poco prima dell'incidente, La rimozione delle spondine dal letto dello sfortunato era esitata dalla constatazione medica che egli risultava oramai vigile, orientato, parzialmente autonomo ed in grado di autoalimentarsi a colazione.

    A rafforzare la dimostrazione dell'estraneità degli indagati al fatto, le annotazioni del diario infermieristico che riportavano l'orario e la disposizione del medico in merito alla riferita rimozione delle spondine precedente alla caduta accidentale del paziente.

     

  • Posizione di garanzia dell’infermiere. Nella ricerca di una normativa che obbligasse gli infermieri a fare la guarda al letto del ricoverato, non è stato rinvenuto nessun riscontro.

    Qualche anno prima, per una vicenda riguardante altri ente ed indagati, il G.I.P., in sede di archiviazione, in conformità alla tesi propugnata, anche in quest'ultimo caso, dal sottoscritto, già scriveva: "...mancando in atti il riscontro di ogni potenziale addebito sotto il profilo della relativa prevedibilità e prevenibilità, a meno di ipotizzare che gli infermieri, alternativamente fra loro, dovessero stazionare nei pressi di un solo letto (fra i numerosi del reparto) occupato da un anziano paziente, pur in assenza di ogni sintomo di una sua incipiente alterazione psicomotoria, al fine di impedire che egli si determinasse a inopinati tentativi di scendere dal letto di ricovero, magari aggirando dal fondo le relative sponde pur alzate...".

    Anche per la situazione attuale, il P.M., nella richiesta di archiviazione, enucleva, sostanzialmente, il concetto anticipato, opinando come la caduta non potesse essere ascritta agli indagati, non essendo possibile ipotizzare che gli stessi fossero ritenuti obbligati a stazionare nei pressi del letto del deceduto per evitare che questi vi scendesse per camminare, peraltro considerando che la contenzione con le spondine dovesse derivare da prescrizione medica, nella fattispecie mancante.

 

da Quotidiano Sanità

 

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