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Nuovo CCNL. Il collega si assenta spesso? Stop alle progressioni di fascia per tutti

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 13/10/2018 vai ai commenti

AttualitàContratto Nazionale

Non finisce mai stupire il nuovo CCNL 2016-2018 del comparto sanitario, firmato dalle sigle confederate CISL CGIL UIL, dagli autonomi FIALS, le due FSI e dall’11/10/2018 a sorpresa, anche da Nursing up.

Altra “perla” di questo CCNL che si rivela ogni giorno sempre più nefasto per gli infermieri e per i professionisti della sanità è all’art 83 dal titolo: Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale. I contenuti dell’articoli sono a dir poco aberranti. (Testo completo dell’art.83 in fondo)

Cosa potevano inventarsi per ostacolare l’abuso di assenze improvvise per malattia, in genere dei soliti noti, che approfittano di compiacenti certificati medici per prolungare ferie, ponti festivi e weekend?

Nel CCNL all’art.83 il problema è presto risolto. Se le assenze medie del personale sono anomale discostandosi dai valori medi attesi, concentrandosi in prossimità delle giornate festive, ecc., e non si raggiungono gli obiettivi di miglioramento aziendali in merito alla loro riduzione; a pagarne le conseguenze saranno tutti i lavoratori.

È tutto vero, all’art. 83 si configura un vero e proprio decurtamento dei fondi di bilancio dedicati a particolari condizioni di disagio e agli incarichi, (art.80 c.4) e il fondo premialità e fasce (art.81 c.4), che non potranno essere incrementati, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente.

In soldoni, significa che non ci saranno fondi per finanziare nuovi passaggi di fascia o per incentivare proprio chi deve sopperire con turni aggiuntivi saltando riposi, alle assenze “improvvise” dei colleghi.

Una spregevole incoerenza normativa, perché i fondi dello stipendio accessorio sono erogabili, secondo le disposizioni vigenti, sempre in corresponsione di valutazioni di merito del professionista sanitario.

Quali assurde motivazioni possono giustificare un simile impianto contrattuale? Credo sia un’indiretta ammissione di disfatta da parte delle Istituzioni della Pubblica Amministrazione. Probabilmente la constatazione che la Dirigenza Sanitaria ha dimostrato di non saper gestire e governare il personale, quindi per limitare i danni (le molteplici assenze del personale…), decide per l’autogoverno. Mi chiedo, la guerra agli assenteisti, la dobbiamo fare tra colleghi, perché altrimenti non potremo più ottenere la progressione di fascia?

La metafora è quella militare, quando il commilitone pigro, non svolge i propri compiti a dovere, tutta la squadra riceverà una dura punizione.

Una vera e propria frustata a chi svolge il proprio lavoro con coscienza ed etica professionale.

Eppure alternative di soluzioni possibili e ragionevoli che vanno al nocciolo del problema, potevano sicuramente essere ricercate. Come ad esempio monitorare attentamente i dipendenti “assenteisti seriali” e i medici curanti che si prestano a ipotetiche mistificazioni e facili certificati. Invece nulla di tutto questo.
Come il solito, le “colpe di pochi” devono ricadere su tutti e gravare in modo inaccettabile proprio sui lavoratori che all’opposto sono meritevoli, quelli che “non inviano certificati di malattia” e che non hanno elevati tassi di assenze.

Art. 83 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art.7, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.

2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all’art. 80, comma 4(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ed all’art. 81, comma 4 (Fondo premialità e fasce) non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità individuale.