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Infermieri e CCNL. Indennità di turno “a rischio” per colpa dell'organizzazione aziendale. Il parere dell’Aran lo conferma.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/11/2018 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Gli Infermieri con l'applicazione del nuovo CCNL comparto sanità, potrebbero rischiare di perdere l'indennità di turno, anche lavorando in servizio su due o tre turni, a confermarlo il parere che l’Aran ha dato in merito ad un quesito posto da una Asl del Lazio.

Cosa dice il CCNL 2016-2018

Art.86 comma 3 e 4, le indennità saranno corrisposte soltanto se:

  • nel caso dei 3 turni (M-P-N); che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al 20%.
  • nel caso de 2 turni (M-P); che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%.

Il quesito

Nel caso in cui la turnazione “fissa e ricorrente” venga modificata per ragioni organizzative, ovvero di servizio ravvisate dall’Azienda, ovvero dal Dirigente o dal Coordinatore preposto alla programmazione dei turni, in maniera tali da non consentire il rispetto della percentuale dei turni resi nell’ambito delle varie articolazioni giornaliere, lo stesso perde le indennità di turno oppure deve comunque essere riconosciuta, atteso che le modifiche al turno, vengono operate nell’interesse dell’azienda, indipendentemente dalla volontà dall’interessato?

 

Parere dell’Aran

L’Azienda, per individuare i turni minimi, potrà adottare la modalità di calcolo che ritiene più consona, purché applicando tale modalità, i suddetti requisiti generali enunciati nell’articolo 86, commi 3 e 4, risultino rispettati.

Si precisa altresì che qualora il personale incardinato nei servizi articolati su tre turni, effettui, per il particolare assetto organizzativo della struttura, un numero di turni che non rispetti i requisiti per l’erogazione delle indennità al comma 3, al medesimo potrà essere erogata, solo in tale ipotesi residuale, l’indennità di cui al comma 4, sempre che ricorrano le condizioni previste.

 

Con la risposata dell’Aran alla Asl del Lazio, non si fa che confermare quello che il NurSind ha sempre sostenuto, la reale possibilità di perdere le indennità, indipendentemente dalla volontà del lavoratore, ed esclusivamente per le esigenze organizzative dell’Azienda.