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Contratto. Aspettativa non retribuita per vincita di concorso "a rischio". Concessa a discrezione dell'Azienda

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/12/2018 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Il CCNL sanità 2016/2018 pone dei dubbi interpretativi in merito all’aspettativa non retribuita concessa nel caso di vincita di concorso presso le altre amministrazioni.

Il Contratto permette ancora la concessione dell’aspettativa nel caso specifico? Deve ritenersi discrezionale o obbligatoria?

A disciplinare tale aspetto normativo è l’articolo 25 comma 10 del citato contratto:

“Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001”.

 

Con chiarimento del 27/11/2018 l’Aran risponde al quesito:

L'art. 25, comma 10, del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del Comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione, anche di diverso comparto, ''può essere concesso" un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett.ra a) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.

 

Mediante l'utilizzo dell'inciso "può essere concesso" si è voluto fornire alla parte datoriale uno strumento flessibile di gestione delle risorse umane, nel senso che il  periodo  di aspettativa di cui trattasi può essere concesso o meno, sulla base di una valutazione concernente le prioritarie esigenze organizzative e gestionali.  In tal senso ed entro tali limiti va letto il richiamo operato alla stessa clausola all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 che si intende non più applicabile solo nella parte in cui risulta in contrasto con l'inciso in commento.

 

Nulla è stato innovato, invece, per quanto riguarda l'aspettativa prevista dall'art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del 20/09/2001 relativa ai "contratti a termine" in quanto la relativa clausola non è stata disapplicata dal CCNL del 21 maggio 2018.

 

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