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Viterbo. Infermieri in protesta. Al via il concorsone del Sant'Andrea. Bloccate le mobilità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/12/2018 vai ai commenti

AttualitàLazioNurSind dal territorio

Il grido dei professionisti sanitari fuori regione non è ancora troppo forte da arrivare alle orecchie del peggior sordo che non vuol sentire..

Assunzione di personale da una graduatoria concorsuale di un’altra azienda anziché dalla graduatoria di mobilità specifica per Viterbo.

 

Ancora una volta, gli infermieri extraregionali, in attesa di tornare nella Regione Lazio, protestano a gran voce, i torti, le ingiustizie e le continue violazioni di legge perpetrate a loro danno.

Gli infermieri rivendicano il loro diritto di tornare a casa.

 

Il caso

L’ ennesima protesta è scoppiata per il caso Viterbo.

Il 26 aprile di quest’anno la Asl di Viterbo aveva pubblicato un avviso di mobilità per 6 posti di infermiere.

Relativamente a questo bando è stata stilata la graduatoria, ma della stessa non si è più saputo niente; l’ennesima graduatoria che scadrà o forse non scorrerà mai.

Cosa fa quindi la Asl di Viterbo per assumere infermieri per coprire i posti vacanti?

L’ennesima beffa: non far scorrere la graduatoria di mobilità ed attingere ad una graduatoria di concorso, quella dell’Umberto I.

A questo si aggiunge ancora un regalo agli infermieri in mobilità, da parte della Regione Lazio: il 29 ottobre, il Sant’Andrea bandisce un concorso per 258 posti per infermiere.

 

La Regione Lazio, si ostina a sprecare denaro pubblico per bandire concorsi, quando a costo zero potrebbe avere professionisti con esperienza, formati e specializzati – continua Daniela Borgiani, portavoce di sanitari esiliati fuori regione LAZIO - E se proprio non se ne volesse fare una questione economica, le decisioni assunte, continuano a violare le leggi e le sentenze che confermano come la mobilità abbia la precedenza su concorsi e stabilizzazioni”.

 

I riferimenti legislativi

 

La Mobilità volontaria ha la precedenza sull’indizione di nuovi concorsi e sullo scorrimento delle graduatorie.

 

A stabilirlo le linee guida di Funzione Pubblica sulle assunzioni.

 

A superare l’obbligo di nuovi concorsi è l’applicazione del Dlgs 75/2017, articolo 4 comma 2:

 

“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.

 

Nella stessa direzione vira la recente delibera del 1 giugno 189/2018 della Corte dei Conti del Veneto che recita:

 

“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.

 

Ed ancora:

 

“La medesima norma al comma 2 bis stabilisce, altresì che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti

 

in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano

 

domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

 

Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.