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Malattia e infortunio. Cosa prevede il CCNL e la giurisprudenza? Attenzione si rischia il licenziamento!

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 08/12/2018 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Una recente richiesta a riguardo dell’infortunio sul lavoro e malattia, comparsa su:quotidianodiritto.ilsole24ore, fornisce alcuni spunti di riflessione e approfondimento anche per il comparto sanitario.

Il Fatto

Una dipendente del settore manifatturiero a seguito di un infortunio, riferiva che dopo 5 anni l’INAIL, che comunque gli aveva riconosciuto una invalidità del 67% per la quale percepiva una rendita mensile, aveva risolto la pratica, perché la patologia era diventata cronica. Purtroppo per gli esiti dell’infortunio la stessa dipendente era stata costretta ad un ulteriore periodo di malattia; da qui la preoccupazione del superamento del periodo di comporto e delle conseguenze sulla retribuzione dello stipendio, per cui chiedeva: “… So che il comporto di malattia è di 13 mesi ma dopo quattro mesi lo stipendio viene dimezzato o essendovi uno «stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta» rimane al 100% per tutta la durata della malattia o comunque fino alla risoluzione del contratto di lavoro come se fosse ancora infortunio con tutte le agevolazioni?”

La risposta dell’ esperto del sole24ore

Quando l’infortunio non è confermato dall’INAIL, si trasforma in malattia comune…gestita e indennizzata dall’INPS, previa notifica al lavoratore infortunato e al suo datore di lavoro…Si applicherà pertanto la disciplina legale e contrattuale prevista in caso di malattia. In ogni caso, secondo la previsione normativa lo stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta determina soltanto l’esenzione alle visite mediche di controllo e non una garanzia retributiva. 

Nel caso di malattia del Personale del Comparto Sanitario, quale trattamento economico si applica? 

La disciplina è normata dal nuovo CCNL 2016-2018 all’art. 42 comma10 e 11

10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:

a) Intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL 1/9/1995;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;

e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 8 comma 5 lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.

11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

E nell’infortunio sul lavoro nel comparto sanitario?

Nell’infortunio sul lavoro, la retribuzione economica è riconosciuta per tutto il periodo di astensione dal lavoro con esclusione di ogni altro compenso accessorio. La norma nel nuovo CCNL 2016-2018 all’art 44. Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia).

2. Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 

Attenzione quindi a non superare i limiti previsti di assenze computabili alla malattia e all’infortunio!

Nel merito la Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 ottobre 2018, n. 26498 - Assenze del lavoratore per infortunio sul lavoro o malattia professionale e computabilità nel periodo di comporto; ha riconosciuto legittimo il licenziamento di una dipendente che le aveva superate. La sentenza eccepisce che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass.15972/2017; Cass. n. 5413/ 2003 cit.).

La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata (Cass. n. 7037 del 2011).

 

Ph credit: quifinanza