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Assenze per malattia e scarso rendimento. Cosa sono e quando legittimano il licenziamento

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/12/2018 vai ai commenti

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E illegittimo il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore che si assenta spesso per malattia”

 

A stabilirlo la Corte di Cassazione con Sentenza 31703 8 dicembre 2018.

 

I fatti

Alla dipendente era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto era stato evidenziato che, nel periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 12 aprile 2015, la stessa si era assentata per malattia per 157 giorni, ovvero il 74% in più rispetto alla media del restante personale.

Questo aveva inciso negativamente sui livelli di produzione dell’unità organizzativa e sul servizio erogato.

La Corte di Appello di Roma aveva riconosciuto la legittimità del procedimento disciplinare; differente la decisione della Cassazione che ne dichiara l’illegittimità con le motivazioni a seguire.

 

Le motivazioni della Cassazione

 

La non utilità della prestazione per il tempo della malattia è evento previsto e disciplinato dal legislatore con conseguenze che possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro solo dopo il superamento del periodo di comporto, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da inadempimento, pur se inconsapevole, del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia e la tutela della salute è valore preminente che ne giustifica la specialità.

Solo il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente a legittimare il recesso.

Il licenziamento intimato al dipendente per il perdurare delle assenza per malattia prima del superamento del periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva, o in assenza fissato secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa posta dall’articolo 2110 del codice civile. Le assenze dal lavoro, anche se costanti e ripetute sistematicamente nel tempo, non possono essere perciò valutate in un’ottica di scarso rendimento, che giustificherebbe un licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.

 

Cos’è il periodo di comporto

In caso di malattia, il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo (tale periodo è, appunto, chiamato “comporto”): questo significa che, durante il comporto, il dipendente non potrà mai essere licenziato. Viceversa, se l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente.
Il lavoratore, colpito da malattia di particolare gravità per la quale è previsto dalla legge o dal Ccnl l’obbligo del datore di conservare il posto per periodi di tempo eccedenti il limite massimo del comporto, ha l’onere di informare il datore dell’insorgenza e della natura della malattia da cui è affetto prima che il datore eserciti la facoltà di recesso.

 

Cos’è lo scarso rendimento

Nel lessico comune per “rendimento” si intende la misura con la quale una persona assolve le proprie funzioni e i propri compiti professionali. Il rendimento consiste nel risultato utile dell’attività svolta dal lavoratore in un determinato arco temporale.

Lo scarso rendimento, di conseguenza, discende dalla condotta del dipendente che non adempie esattamente alla prestazione dovuta violando il proprio dovere di diligenza.

Lo scarso rendimento può costituire presupposto per il licenziamento.

 

Per poter dar luogo ad un’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro è necessario che lo scarso rendimento si connoti in termini di :

 

a) colpa: deve accertarsi una condotta colposa del lavoratore

 

b) prestazione inferiore alla media

 

c) influenza negativa sulla produzione

 

È il datore di lavoro, in ogni caso, che dovrà dimostrare l’inadempimento notevole degli obblighi assunti (ossia lo scarso rendimento).

 

da Sentenze web

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