Iscriviti alla newsletter

Infermieri. Il Decreto che dice stop alle attività di anamnesi per chi opera nei servizi di radiologia. La posizione FNOPI

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/12/2018 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenzeNursing

Stop alla attività di anamnesi per gli infermieri che lavorano nei servizi di radiologia, a stabilirlo è il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto.

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2018 il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magneticariporta in un allegato tecnico gli standard per la sicurezza, per la protezione fisica e per la sorveglianza medica di operatori pazienti e popolazione occasionalmente esposta. Standard che devono essere verificati dal legale rappresentate della struttura sanitaria.

 

Il decreto che definisce e descrive in dettaglio le apparecchiature, la zona di rispetto, le zone di accesso controllato, il sito di accesso, il locale visita medica le etichettature in tre categorie: MR-Safe, Mr- Conditional. MR- Unsafe. Spogliatoi, zona di preparazione, di emergenza. Ventilazione ed espulsione gas criogenici, schermatura, comandi, refertazione, protezione e sorveglianza del paziente nella sala della risonanza magnetica.

A questo si aggiunge il Regolamento di sicurezza che emanato dal datore di lavoro deve indicare in dettaglio:

 

  • le indicazioni delle criticità connesse all’ESAME RM;

  • i protocolli di sicurezza adottati per la gestione dell’accesso ai locali

  • le procedure relative al percorso diagnostico, dal raccordo anamnestico alla individuazione delle procedure di preparazione anche invasive del paziente per l’ESAME RM e la raccolta dei relativi consensi informati

  • le procedure di emergenza relative alla gestione del paziente

  • le procedure di emergenza relative alla fuoriuscita dei gas criogenici all’interno della sala magnete

  • le procedure di emergenza in caso di altri eventuali rischi accidentali, quali incendio, interruzione elettrica, accesso accidentale di oggetti ferromagnetici in SALA RM

  • le modalità e le periodicità previste per le verifiche di qualità e sicurezza;

  • le norme interne di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Sito RM”.

 

 

L’allegato, in merito all’anamnesi, riporta la seguente dicitura:

 

Prima di effettuare l’ESAME RM il paziente deve essere informato sulle possibili controindicazioni, i rischi e le limitazioni di carattere medico.

Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente per i diversi operatori sanitari coinvolti nell’esecuzione dell’esame, il paziente, prima dell’esecuzione dell’ESAME RM, è tenuto a rispondere alle domande contenute nel questionario finalizzato a far emergere possibili controindicazioni all’esecuzione dell’ESAME RM sottopostogli dal MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA, il quale valuterà –sulla base delle informazioni acquisite – l’eventuale necessità di ulteriori approfondimenti per i quali dovrà essere garantita la possibilità di esecuzione di una visita medica atta allo scopo”.

 

 

Si precisa quindi come l’anamnesi sia una attività esclusiva del medico.

 

In merito FNOPI e la Federazione nazionale dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP), hanno preso posizione a tutela dei propri iscritti.

 

Nella circolare inviata agli Ordini Provinciali, si invitano gli infermieri in servizio presso le radiologie a rispettare quanto indicato nel Dm, nonostante questo indebolisca il servizio così come fino a ora è stato erogato.

Quanto indicato nel decreto ministeriale è frutto di un ragionamento del tutto disancorato dalla prassi clinica assistenziale quotidiana. Se infatti, dal punto di vista giuridico, la raccolta del consenso spetta al medico, il delicato processo di supporto all’autodeterminazione e alla libera ed informata scelta della persona di ogni trattamento sanitario far sì che il consenso informato sia uno strumento deontologico che permette a qualsiasi professionista sanitario di condividere con l’utente le scelte terapeutiche. Secondo il Dm 739/94 infatti, tra le competenze infermieristiche, rientra anche l’informazione al paziente, garanzia di quel principio di advocacy che risulta anche dalla lettura del codice deontologico”.

Si rende inoltre evidente – aggiunge in modo critico la FNOPI - come una condotta omissiva alla raccolta dei dati e del consenso informato si configura come una violazione dei principi costituzionalmente garantiti, principi a cui tutti i professionisti sono chiamati a concorrere ma che, a quanto si legge nel DM, si riduce ad una responsabilità monoprofessionale del medico”.

 

da QS