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Mobilità. Punto per punto tutte le norme violate nei bandi del Mezzogiorno e l'assordante silenzio delle Istituzioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/12/2018 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Il miraggio di un posto fisso, la valigia piena di speranze e di sofferenza, l’allontanamento da familiari, genitori, coniugi, figli, il distacco dalle proprie abitudini, dai luoghi natii.

Anni passati sui treni, negli aeroporti, pendolari di attimi di felicità, in attesa di un ritorno, del ricongiungimento.

Quella del Sud Italia è storia tristemente conosciuta, storia di precariato, di contratti che si rinnovano di volta in volta, lasciando gli infermieri sul filo dell’instabilità, è la storia di un pezzo di terra nella quale sembra essere vietato bandire concorsi, che ti spinge a migrare verso nord nella speranza di un bando di mobilità.

Anni di immobilismo totale, fino a quando nel 2017, tra Sicilia e Calabria succede qualcosa.

Alla fine del 2017 riparte il piano delle assunzioni e si da il via in molte Aziende Sanitarie alle procedure di mobilità del personale; diversi i bandi pubblicati per la mobilità di infermiere:

ASP Caltanissetta (scadenza 20/12/2017)

ASP Trapani (scadenza 28/01/2018)

ASP Messina (scadenza 08/02/2018)

ASP Crotone (scadenza 29/03/2018)

ASP Palermo (scadenza 19/04/2018)

ASP Agrigento (scadenza 30/09/2018)

ARNAS CIVICO Palermo (scadenza 04/10/2018)

Azienda Ospedaliera Cosenza (scadenza 27/11/2018).

 

In tutto questo tripudio di bandi, che potrebbero essere motivo di euforia, la triste storia del mezzogiorno si ripete, arretratezza, pressapochismo, inesattezze ed imprecisioni tipiche; ciò si evidenzia dai criteri di selezione scelti nei bandi, o meglio che ogni Azienda Sanitaria ha richiesto per partecipare alla mobilità, senza avere nessuna uniformità tra i bandi e, cosa ancor più grave, talvolta stabilendo parametri contrari alla normativa.

 

Il Caso Cosenza

Del caso del bando emanato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, se ne è occupato anche il NurSind; il requisito è richiesto per partecipare alla mobilità per l’A.O. era: il possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo e incondizionato alla mobilità/trasferimento rilasciato dall’Azienda di provenienza.

Con una nota di chiarimenti allegata al bando, l’Azienda Ospedaliera spiegava che l’inserimento del requisito specifico del possesso del nulla osta era dettato dall’esigenza aziendale di reperire il personale nel più breve tempo possibile e che la mancanza dello stesso determinava motivo di esclusione del candidato.

Questo in barba a quanto diversamente stabilisce la normativa attraverso il CCNL comparto Sanità 2016/2018 all’art.52 lettera 2 punto f : “fermo restando l’attivazione della mobilità il consenso dell’Ente o Azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa”.

Un atto illegittimo quello dell'Azienda Ospedaliera che è passato con la complicità del silenzio delle istituzioni.

Alla richiesta del NurSind di modificare un bando illegale, l’A.O. si è rifiutata, con la motivazione della necessità di reperire il personale nel più breve tempo possibile, indicando come il nulla osta definitivo debba essere prodotto entro 15 giorni dalla comunicazione della vincita del bando e che la presa in servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla stessa comunicazione.

Tale tempistica stretta è usata anche dal Grande ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, pena la decadenza del diritto al posto.

Inutile dire che in questo modo la mobilità risulta quasi impossibile non per colpa del dipendente bensì degli enti della stessa pubblica amministrazione.

 

Le irregolarità dei bandi di mobilità

  • mancata possibilità di invio della domanda di partecipazione attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) che ormai da anni rappresenta uno strumento di estrema utilità per tutto ciò che necessita di avere valore ufficiale e legale; contribuendo ad un notevole risparmio di materiale cartaceo, semplificando, velocizzando e snellendo sempre di più tutti i meccanismi burocratici.

All’ARNAS CIVICO di Palermo l’unica modalità di presentazione della domanda è esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento e l’Azienda ha tenuto a precisare di non essere responsabile di eventuali ritardi e/o disguidi postali che potevano verificarsi nella spedizione, dispersione o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato. Un bando pubblico non può prevedere un’unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione (Tar Puglia, sez. III, sent. n.752 del 09.06.2016) ma in base al D.p.r. n. 487/94 è necessario che la consegna a mano sia una delle modalità di presentazione sempre ammesse.

 

  • Il Colloquio, la maggior parte dei bandi di mobilità, infatti, prevede la selezione dei partecipanti attraverso titoli e colloquio, quest’ultimo risulta essere una vera e propria prova concorsuale con relativo punteggio, per di più il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo per ottenere il posto di mobilità.

Occorre far presente che la mobilità del personale tra Enti del SSN riguarda soggetti che già hanno sostenuto delle prove concorsuali per essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Anche in questo caso la normativa (art.30 del D.lgs. 165/2001) è chiara ma ancora una volta non rispettata dalle Aziende Sanitarie, ad eccezion fatta dell’ASP di Agrigento che ha pubblicato un nuovo bando a rettifica del precedente, stabilendo l’eliminazione del colloquio previsto nell’ambito della valutazione dei candidati, specificando che tale modifica si era resa necessaria per il fatto che la procedura di mobilità è diretta nei confronti di soggetti già in possesso di requisiti professionali e di carriera, verificati in esito ad un pubblico concorso.

 

Requisiti per l’accesso alla mobilità

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.lgs 165/2001 stabilisce che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”. E ancora: “Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.”

La comparazione dei requisiti per attuare la selezione è unicamente rivolta a verificare i requisiti posseduti e l’attitudine allo svolgimento del ruolo senza ulteriori spazi di discrezionalità nella valutazione del candidato; cosa che un colloquio, invece, potrebbe rappresentare.

 

Le Asp siciliane e calabresi sono un groviglio di bandi senza criterio, e nel silenzio delle istituzioni, in barba alle norme, compiono atti di quotidiana ingiustizia.

Cosa fare per ottenere legalità? Occorre sempre rivolgersi ad avvocati, creare contenziosi il cui unico risultato è quello di andare a bloccare le procedure concorsuali e quindi ritardare i tempi e provocare ciò che tutti vorrebbero scongiurare.

Quando il Ministro della Pubblica Amministrazione ristabilirà ordine e legalità?