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Stop alle decurtazioni in busta paga per quarantena. Ecco cosa prevede la bozza del decreto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/02/2020 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Stop al decreto Brunetta per gli Statali ed alla decurtazione dalla busta paga prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia, ovvero al non pagamento delle indennità e altri trattamenti accessori.

La misura prevista nel nuovo decreto Coronavirus, non si limiterà a proteggere solo i dipendenti delle zone rosse, ma tutti i dipendenti posti in quarantena in zone in cui non sono previste ordinanze o costretti a rimanere a casa per la chiusura di scuole ed uffici.

 

Cosa prevede il Decreto Brunetta

Ai dipendenti pubblici anche se riconosciuti invalidi e/o portatori di handicap (legge 104/92) si applica la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia prevista dal Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta).

L'articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta) entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008  prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio.

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7/2008 specifica quali sono le voci rientranti nel trattamento fondamentale. Si tratta del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, la circolare n. 7/2008 rinvia alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”).

Si sottolinea che l’ultimo comma dell’art. 71 prevede che la disciplina che dispone la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia non può essere derogata dai contratti collettivi.

 

Come uscire dal decreto Brunetta

L’intenzione è quella di equiparare le assenze per Coronavirus a quelle per eventi naturali e calamità, dove a fronte di specifiche ordinanze ai dipendenti che sono impossibilitati a svolgere l’attività lavorative, le amministrazioni pubbliche devono corrispondere la retribuzione per intero.

La decurtazione Brunetta verrà sospesa fino al 30 giugno 2020.

Nella bozza si legge “che ogni periodo di assenza conseguente a provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, verrà considerato come servizio prestato a tutti gli effetti di legge, ad eccezione della indennità sostitutiva di mensa se prevista”.

 

Da il Messaggero