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Permesso studio 150 ore per facoltà telematica. Possibile ottenerli per sostenere esami?

Anche al dipendente iscritto ad una facoltà telematica, in cui le lezioni sono sempre seguite in modalità asincrona, possono legittimante essere concessi i permessi per il diritto allo studio ma solo per sostenere, in presenza, i relativi esami di profitto.

È quanto viene affermato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) nel parere CFL 258.

Come è noto i permessi per studio di 150 ore, per la frequenza dei corsi in modalità telematica, sono consentiti solo se, la partecipazione alle lezioni è sincrone e non sono registrate e quindi accessibili in qualsiasi momento della giornata.

Era quanto chiarito dall’ARAN, con il parere CFL 212, in merito ad un quesito riferito al contratto delle funzioni locali, ma perfettamente valevole anche per il CCNL comparto sanità 2019-2021.

L’ultimo rinnovo contrattuale, infatti, all’articolo 62 – Diritto allo studio, prevede che I permessi di 150 ore sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità̀ telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Restava quindi il nodo della modalità telematica, sciolto dal parere dell’ARAN.

- la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione ed agli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché all’attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni durante l’orario di lavoro;

- la fruizione degli stessi deve essere caratterizzata, come in generale per le altre tipologie di permesso, dalla necessaria coincidenza con l’orario di lavoro della causa giustificativa dell’assenza, non ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente.

È orientamento consolidato di questa Agenzia ammettere la fruizione dei suddetti permessi soltanto se la partecipazione, in modalità telematica, avviene in modalità sincrona, con l’esclusione delle modalità asincrone, ossia, l’esclusione della partecipazione a lezione registrate.

Con il parere CFL 258 l’ARAN ha chiarito che il dipendente iscritto ad un corso di studi universitario telematico che prevede lezioni registrate può utilizzare i permessi delle 150 ore per sostenere i relativi esami in presenza.

La circostanza che il corso di studi universitario telematico preveda lezioni in modalità asincrona non può produrre alcun effetto limitativo alla possibilità da parte del dipendente di fruire dei permessi per studio per poter sostenere (in presenza) le relative prove di esame.