Iscriviti alla newsletter

Nuove disposizioni INPS: estensione della pensione anticipata opzione donna

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/05/2024 vai ai commenti

Previdenza

Con la recente circolare n. 59 del 3 maggio 2024, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha delineato le linee guida relative alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, concernenti la pensione anticipata opzione donna. Questa nuova disposizione legislativa, introdotta all'interno della legge di Bilancio 2024, amplia il diritto alla pensione anticipata opzione donna, estendendolo alle lavoratrici che soddisfano determinati requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Di primaria importanza è il fatto che le lavoratrici possono accedere a questa forma di pensionamento anticipato se, entro il 31 dicembre 2023, hanno accumulato almeno 35 anni di anzianità contributiva e hanno raggiunto almeno i 61 anni di età. È essenziale che al momento della richiesta le interessate si trovino in una delle condizioni previste dalla norma.

Per quanto concerne il requisito contributivo, vengono considerati validi anche i periodi di assicurazione accumulati all'estero nei Paesi soggetti alla regolamentazione dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale e in quelli con cui l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. Inoltre, sono ammissibili i periodi lavorativi nel Regno Unito sia antecedenti che successivi al 31 dicembre 2020.

È degno di nota il fatto che il requisito anagrafico di 61 anni può essere ridotto di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

Ulteriormente, le lavoratrici che soddisfano i requisiti anagrafici e contributivi possono accedere alla pensione anticipata opzione donna se si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • Assistenza a un familiare con handicap grave o a un coniuge, convivente o parente di primo grado con handicap grave o affetto da patologie invalidanti per almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.
  • Riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, certificata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.
  • Appartenenza a imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, come previsto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sia in veste di dipendenti che di lavoratrici licenziate.

È importante sottolineare che le suddette condizioni devono essere soddisfatte alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere riesaminate all'inizio della pensione stessa. Infine, la circolare chiarisce che per le lavoratrici che soddisfano i requisiti nel corso del 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve essere attivo al 1° gennaio 2024 o in una data successiva.