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Cassazione: Il medico competente ha l’obbligo di considerare ogni rischio correlato al lavoro anche  quando ritenuto incerto

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 30/08/2016 vai ai commenti

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Resta sempre in capo all’Azienda e al Medico competente, la responsabilità della sicurezza del lavoratore. Lo sottolinea di nuovo, la Suprema Corte di Cassazione sez. penale con sentenza 35425/2016.

L’iter giudiziario

Il Tribunale di Brescia condannava nel marzo 2015, il medico competente di un’azienda (una grande impresa di commercio e distribuzione nazionale), perché non adempiente all’art. 25 lettera b) D.lvo  9 aprile 2008, n. 81  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il medico competente non provvedeva ad effettuare la prevista sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischio per l'apparato muscolo-scheletrico, in particolare a quelli esposti a sovraccarico biomeccanico.

Il medico sceglieva quindi d’impugnare la sentenza in Cassazione, chiedendone l’annullamento, invocando l’error in iudicando, ovvero Linosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art.606 lettera b -  del codice di procedura penale). Secondo le tesi addotte dagli avvocati del ricorrente, il Giudice di Brescia, avrebbe errato nel ritenere dovuta in capo al medico competente l’obbligo alla programmazione della sorveglianza sanitaria necessaria, perché trattasi di rischio “incerto” e basso livello, di cui rispetto ai rischi specifici relativi alla movimentazione dei carichi  (Titolo VI capo I) nulla si prevede. L’affermazione di responsabilità fondata sul principio di precauzione da parte del Tribunale, è frutto di una interpretazione  priva di qualsiasi accertamento tecnico.

 Cassazione  sentenza 35425/2016

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Le motivazioni della Suprema Corte di Cassazione, il ricorso è infondato perché:

  1. Il medico competente è obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più` avanzati. (d.lgs n. 81 del 2008 art. 25  lettera b) e art. 41)
  2. La sorveglianza è effettuata dal medico competente, secondo le indicazioni di cui all’art.6 modificato dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009 e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

 La normativa sancisce che rientrano nel campo di applicazione tutti gli atti che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori), e non solo le patologie dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il d.lgs. n. 626/1994. Questa nuova definizione e` in linea con i contenuti dell'Allegato XXXIII al d.lgs. n. 81/2008 nel quale sono citate, mediante il riferimento alle norme tecniche, anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

il datore di lavoro e i dirigenti devono "richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalle normative del settore”,  di conseguenza l'adempimento della sorveglianza sanitaria e dei  rischi da sovraccarico biomeccanico, altrimenti si vanificherebbe la ratio, di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il basso rischio o “incerto” contestato dal medico competente , è identificato correlato alla specifica attività lavorativa, trattasi quindi di rischio specifico, che pone il vincolo a debita sorveglianza. Nulla è eccepito dalle leggi vigenti rispetto a livelli minimi o gradienti di rischio da considerare, se il rischio è sussistente nelle attività lavorative, è sempre rischio specifico.

 Conclusione

In ambito sanitario il rischio da movimentazione manuale di carichi e di pazienti insieme a quello di tipo biologico, è il più diffuso. Il numero degli esposti a movimentazione dei pazienti, nel settore ospedaliero italiano pubblico e privato, era di 461.545 (fonte ISTAT 2002-2003), tra il personale infermieristico, socio sanitario e gli addetto alla riabilitazione ed assistenza. La categoria più esposta a danni della colonna vertebrale, da una indagine svolta dal NIOSH1, è risultata quella degli infermieri, seguita dagli ausiliari socio sanitari.

Dall’indagine ANMIL 2015, l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali nel comparto sanitario. Il dato che spicca è la netta prevalenza dell'incidenza degli infortuni nella componente femminile del personale sanitario, sia in termini assoluti (600000 giornate lavorative perse) che relativo.

(ANMIL 2014) le disabilità come esito degli infortuni, vedono la componente di genere  preponderante, le donne lavoratrici sono quelle che subiscono i danni maggiori. Sono 250mila le infortunate, molte tra loro con lesioni gravi che dà loro diritto a un vitalizio per inabilità permanente. I settori più a rischio sono l'agricoltura (15,4% degli infortuni) e la sanità (12,7%): è in quest'ultimo che si registra il più alto numero di incidenti per le donne. Le più colpite sono le infermiere che lavorano in ospedale.

E’ urgente che la salute degli operatori sanitari venga posta al centro degli obiettivi aziendali, con una corretta programmazione di interventi preventivi, educati, formativi, ma soprattutto di programmazione adeguata delle dotazione di organico necessario all’assistenza. Perché nulla  tutela meglio la nostra salute come ottenere le risorse umane e le strumentazioni/presidi adeguati allo svolgimento delle nostre attività di cura e assistenza dei cittadini.

 

Fonte

 

http://www.infermieristicamente.it/il-lavoro-rende-disabili-2mila-donne-ogni-anno-nella-sanita

 

http://www.infermieristicamente.it/anmil-infermiere-le-piu-esposte-a-infortunio/

 

NIOSH, National occupational research – National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH)