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Ddl Gelli, a fine febbraio sarà legge. I punti salienti.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/01/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Mesi di rinvii e di rimpalli, poi la crisi di Governo post Referendum Costituzionale, avevano di fatto bloccato il Ddl Gelli sulla Responsabilità professionale del personale sanitario.

Due giorni fa, con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 5 astenuti, il disegno di legge ha ottenuto il via libera anche dal Senato.

Adesso manca il voto favorevole della Camera, che dovrebbe essere una mera formalità, perché proprio dalla Camera era arrivato mesi addietro il primo Sì al ddl, ottenuto dunque il parere definitivo, il testo potrebbe diventare legge entro la fine di febbraio.

Non pochi i dubbi sollevati sul ddl in questione, specie dalle associazioni dei malati, che hanno sempre sostenuto come spostare l’onere della prova sul paziente, fosse per quest’ultimo svantaggioso.

Ma veniamo ad i punti salienti del disegno che si appresta a diventare Legge.

Innanzitutto , obiettivo principale della riforma è quello di alleggerire la responsabilità professionale, riducendo il ricorso alla medicina difensiva.

 

L’articolo 6 definisce la Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria: viene inserito l’articolo 590 sexies, ovvero responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. A meno che il medico non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente, l’articolo in merito stabilisce la responsabilità extracontrattuale del medico e qualora l’evento avverso nei confronti del paziente, si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ed in mancanza di queste siano state rispettate le buone pratiche clinico- assistenziali. Essendo il rapporto extra contrattuale, l’onere della prova del danno subito è a carico del paziente, diversamente l’onere rimane a carico dell’azienda, con cui il rapporto è contrattuale.

Viene dunque abrogato il comma 1 dell’art.3 della Legge Balduzzi sulla colpa lieve.

Alla responsabilità extracontrattuale del medico(sia che esso operi presso strutture pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il SSN o attraverso la telemedicina) si contrappone la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica e privata, sancita nell’articolo 7, questa risponde delle condotte colpose o dolose dei propri esercenti sanitari, siano essi dipendenti della struttura stessa o scelti dal paziente e per questo non dipendenti, o svolgano questi libera professione intramuraria.

Trova conferma in questo l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, ovvero l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa o altra analoga misura per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, stabilito nell’articolo 10.

L’obbligo è esteso anche alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.

In caso di cessazione dell’attività professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni successivi , esteso anche agli eredi e non assoggettabile a disdetta(Art 11)

Viene inoltre sancita l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione(art 12).

Altra novità è l’istituzione della conciliazione stragiudiziale (articolo 8) : il tentativo di conciliazione tra le due parti diventa condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.

Infine viene istituito un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria(articolo 14): questo è finalizzato a risarcire i danni cagionati, nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico.

Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale al Bilancio dello Stato, da parte delle compagnie autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Una volta assegnato al Bilancio dello Stato, il contributo viene riassegnato al Fondo Garanzia, la cui gestione è affidata al CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici).

 

Fonte: http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/01/11/news/errori_medici_si_in_senato_per_la_legge_sul_rischio_clinico-155822321/