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Arriva alla Camera il Testamento biologico. La storia di Fabo: lasciatemi morire.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/01/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenzeNarrative Nursin(d)g

Sono passati dieci anni dalla morte di Piergiorgio Welby, sette anni dalla morte di Eluana Englaro e ben tre anni dal deposito della legge di iniziativa popolare dell’Associazione Coscioni sul testamento biologico, e finalmente arriva alla Camera la legge sul DAT, acronimo di : Dichiarazioni anticipate di trattamento.

Secondo le previsioni, dovrebbe arrivare alla Camera entro il 30 gennaio, con un testo che è frutto della sintesi di 16 proposte di legge presentate in Commissione Affari sociali della Camera, dove però ancora oggi si continua a dibattere.

Sono diverse le aree politiche, che al solo scopo ostruzionistico, hanno annunciato una pioggia di emendamenti, 2.500 quelli della Lega Nord, 1.118 quelli dell’Area popolare, definendo la legge “improponibile”.

Ad impedire al Centro destra di issare barricate sul tema, ci ha pensato l’Ufficio di presidenza della XII Commissione, che ha di fatto ammesso solo 265 emendamenti, accettando solo due proposte di modifica ad articolo, più alcune aggiuntive.

Naturalmente la scelta è stata ampiamente criticata dalle parti politiche suddette, definendo la decisione della presidenza una sorte di “tagliola”.

Dure le parole di Paola Binetti (Udc) che ha trovato limitante la presentazione di una sola decina di emendamenti, razionando così la libertà dei parlamentari di sollevare questioni di natura etica; allo stesso tempo ha però ammesso che, molte delle modifiche portate avanti dalla propria forza politica, avevano carattere puramente ostruzionistico.

Favorevole alla decisione della presidenza invece Donata Lenzi (Pd), che ha espresso in merito grande apprezzamento, in quanto l’aver eliminato la pioggia di emendamenti, permetterà un confronto serio ed approfondito.

 

Ma quali i contenuti della tanto dibattuta legge?

 

La legge sul Biotestamento consta di 5 articoli e numerosi comma.

 

L’articolo 1 apre il testo di legge sancendo le regole del consenso informato, questo nel rispetto dei principi costituzionali (art 2, 12 e 32 della Costituzione), sancisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato e perseguito senza il consenso libero ed informato della persona interessata.

Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata su diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, delle possibili alternative e delle conseguenze del rifiuto dell’accertamento diagnostico e del trattamento.

Il consenso informato è espresso in forma scritta, e qualora le condizioni non lo permettessero, tramite strumenti informatici di comunicazione.

Il consenso informato è in qualsiasi momento revocabile, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e l’idratazione artificiali. La rinuncia al trattamento non possono comportare l’abbandono terapeutico, sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente e questo lo rende esente da responsabilità civile o penale.

Sul consenso informato si fonda la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, nella quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia e responsabilità del medico.

 

Quanto detto nell’articolo 1 si riferisce alle persone maggiorenni e capaci di intendere e volere; l’articolo 2 invece regolamenta il consenso informato per i minori e gli incapaci: quest’ultimi hanno il diritto alla valorizzazione delle loro capacità di comprensione e di decisione, e pertanto devono ricevere le dovute informazioni. Il consenso sarà poi espresso dai genitori o dal tutore o amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà del minore o della persona incapace.

 

Con l’articolo 3 entriamo nel vivo della Legge, per la prima volta si parla di testamento biologico o DAT, dichiarazione anticipate di trattamento.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può attraverso le DAT, esprimere le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari, il consenso o meno a scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, ivi compresi nutrizione ed idratazione artificiale. Può inoltre nominare un “fiduciario” che ne faccia le veci nelle relazioni con il medico o la struttura sanitaria.

Il medico è tenuto a rispettare le DAT, possono essere disattese dal medico in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all’atto della sottoscrizione, e che potrebbero migliorare le condizioni di vita del paziente. Se i fiduciario non è indicato, andranno consultati i familiari.

Le DAT devono essere redatte in forma scritta datate e sottoscritte davanti ad un pubblico ufficiale, a un medico e due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione.

Le DAT sono modificabili, rinnovabili e revocabili in ogni momento.

 

All’articolo 4, torna il rapporto di fiducia tra paziente e medico, dove rispetto all’evolversi di una patologia cronica ed invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa da paziente e medico, alla quale il medico deve attenersi, qualora il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà. Il documento va scritto o videoregistrato e validato dal paziente e dal medico; in qualsiasi momento può essere modificato dal paziente.

 

In merito al testo di legge, Mauro Cappato, promotore della campagna “Eutanasia Legale” e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, si è detto entusiasta.

 

Siamo dunque al punto di svolta, forse quel vuoto legislativo, che troppe volte ha costretto i giudici a sostituirsi ad un legislatore assente, sta per essere colmato.

Certo le lotte tra partiti politici, a cui stiamo assistendo, che hanno solo lo scopo di fare ostruzionismo, o di accaparrarsi i voti di una fetta di popolazione conservatrice, non ci fanno ben sperare; è come un fermo immagine ad un passo dalla vittoria.

La legge che si sta tentando di portare in aula si propone semplicemente di dare a tutti gli strumenti per decidere come vivere la parte finale della propria vita.

Eppure c'è ancora chi si vuole arrogare il diritto di scegliere per gli altri impedendo nei fatti ad ognuno il diritto di scegliere per se.(cit. Matteo Mantero M5S).

 

Il termine ultimo per l’approdo della legge alla Camera è il 30 gennaio.

 

Nel frattempo, invito il lettore a dedicare solo due minuti, alla visione del video in allegato, la storia di Fabo, dj, un ragazzo giovane e pieno di vita, che a causa di un incidente d’auto è diventato cieco e paraplegico, ed invoca l’Eutanasia.

Fabo, potrebbe essere chiunque di noi.

La vita è così, all’improvviso muta, a volte nel peggiore dei modi.

Ed ognuno di noi deve avere la possibilità di decidere per il proprio fine vita, senza essere costretti ad emigrare altrove.

Uno Stato civile deve permetterlo.

 

http://www.eutanasialegale.it/video/fabolibero  

 

 Fonte: Testamento biologico. È subito polemica tra Pd e Udc per ‘taglio’ agli emendamenti (da 3200 a 265) Sì al diritto di rifiutare nutrizione e idratazione artificali. E poi le “Dat”

 

Testo della Legge