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Pronta la Riforma Madia del pubblico impiego. Nel mirino: disciplina, assenze, linee guida per i concorsi

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 26/02/2017 vai ai commenti

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Su Twitter il 23 febbraio, la Ministra Marianna Madia, in conclusione della riunione al CdM: “Approvati ultimi decreti #riformaPA. Nuove regole per lavoro pubblico e soluzione a precariato storico.sono pronta a  ricominciare un percorso formale per riaprire la stagione contrattuale ferma da diversi anni”. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, gli ultimi 5 decreti attuativi del Testo Unico sul pubblico impiego, un lavoro preparatorio durato 3 anni, lo scorso anno la Consulta aveva bocciato la riforma, che ora si prepara prima del varo finale, alle consultazioni del Consiglio di Stato, al parere delle Regioni e passaggio nelle Commissioni Parlamentari. Resta praticamente invariato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti pubblici illegittimamente licenziati, saranno reintegrati nel posto di lavoro. Mentre come per i privati, il risarcimento concesso dal Giudice per il trattamento ingiusto, non potrà superare le 24 mensilità di stipendio.

Per i professionisti sanitari gli articoli di maggior interesse in sintesi:

Articolo 6 “Reclutamento del personale”. Nuovi criteri nelle procedure concorsuali e linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, del personale sanitario, anche dirigente. Il bando di concorso potrà fissare un contributo di ammissione per la partecipazione e il numero degli idonei non dovrà superare il 30% dei posti messi a concorso. L'avvio di procedure di reclutamento saranno adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni e non più sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per lo svolgimento delle  procedure selettive, le amministrazioni, potranno avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) e del personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.

Articolo 10 “Delega in materia di disabilità”. Istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità. Il responsabile è previsto nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, cura i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili, predispone gli accorgimenti organizzativi e propone le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro, verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Previste disposizioni di monitoraggio sull’applicazione della legge sul collocamento obbligatorio, con comunicazioni cadenzate al Ministero del Lavoro e al Centro per l’impiego territorialmente competente.

Capo VI “Contrattazione” - articolo 11. Precisate le competenza della contrattazione collettiva, che investe il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, è invece consentita nei limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle:

  1. sanzioni disciplinari,
  2. valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, 
  3. mobilità.

 Escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, il conferimento e  revoca degli incarichi dirigenziali. Definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale e di quattro separate aree per la dirigenza. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere realizzate apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Per la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale costituita una apposita area contrattuale.  

Stipendio accessorio -  è stabilito che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio va devoluta al trattamento collegato alla performance organizzativa  (non più individuale).

Durata e termini della contrattazione integrativa - I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.  Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ex lege.

Capo VII  “Responsabilità disciplinare” contiene gli articoli da 12 a 17.

Articolo 12 - la violazione delle disposizioni sul procedimento e sanzioni disciplinari costituisce a sua volta illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

Articolo 13 - “Forme e termini del procedimento disciplinare”. L’irrogazione delle sanzioni di minore entità, rimprovero verbale, compete al responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Le amministrazioni, individuano l’ufficio per i procedimenti disciplinari per le infrazioni superiori al rimprovero verbale.  

Il procedimento è avviato, non oltre dieci giorni dai fatti ritenuti di rilevanza disciplinare da chi ne abbia avuto conoscenza, con la segnalazione immediata al responsabile della struttura e all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, con immediatezza, non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente ha facoltà di farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato .

Il procedimento deve essere concluso entro novanta giorni dalla contestazione dell’addebito con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.

In ogni caso al dipendente è garantito il diritto di difesa, con l’accesso agli atti istruttori del procedimento.

La violazione delle norme e dei termini del procedimento non comporta decadenza dall’azione disciplinare, né nullità degli atti o invalidità della sanzione, purché non sia leso irrimediabilmente il diritto di difesa o compromesso il principio di tempestività dell’azione.

Articolo 15 - licenziamento disciplinare. Inserite ulteriori ipotesi che legittimano la massima sanzione.

Articolo 16Assenze ingiustificate. In relazione a ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in contiguità con le giornate festive e di riposo settimanale e in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza; i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari.

Articolo 17 - Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione. Prevista nei casi in cui la  prestazione lavorativa abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. Al dipendente responsabile è applicata la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi. Il responsabile se omette o  ritarda senza giustificato motivo, l’azione disciplinare degli atti, è sanzionato con la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi salva la maggiore sanzione del licenziamento.

Capo VIII “Polo unico per le visite fiscali” articolo 18. Controlli sulle assenze. I controlli sulla validità delle certificazioni mediche restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche.Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’INPS. Gli accertamenti sono effettuati d’ufficio o su richiesta delle Amministrazioni interessate. Le fasce orarie di reperibilità e le modalità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, saranno armonizzate tra i settori pubblico e privato e definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro.

Articolo 20 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, la normativa resta invariata ma sono applicate delle proroghe.  Per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie c’è tempo fino al 31 dicembre 2018 e per la loro conclusione al 31 dicembre 2019. La stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile sarà possibile sino al 31 ottobre 2018.

Misure di maggior favore sono previste per gli altri enti pubblici, con la possibilità nel triennio 2018-2020 di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti:

a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;

c) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Articolo 23  disposizioni relative al salario accessorio e alla sperimentazione. la contrattazione collettiva nazionale deve  consentire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale del Comparto e dell’Area dirigenziale delle Funzioni Centrali. L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamentonto accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non potrà superare l’importo determinato per l’anno 2016. Una deroga all’incremento delle risorse accessorie solo alle regioni a statuto ordinario e alle città Metropolitane virtuose. I progetti finalizzati alla sperimentazione potranno realizzare procedure concorsuali speciali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Fonte

www.quotidianosanita.it

Immagine di copertina: www.europaquotidiano.it