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Responsabilità professionale: sentenza cassazione ribalta i principi della Legge Gelli

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/06/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Se l’operatore sanitario si rende colpevole di imperizia, nella valutazione della colpa, vanno bene le linee guida, ma solo se aderenti al caso concreto: a stabilirlo la Cassazione penale con sentenza 28187. (da Quotidiano Sanità)

E’ questa la prima sentenza che cerca di interpretare la Legge 24/2017 sulla Responsabilità professionale “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Una legge, per certi versi controversa, proprio quando parla di linee guida e recita:

  • In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt 580-590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

 

Secondo la Cassazione, l’aver escluso la punibilità nel caso in cui il professionista si attiene alle linee guida, ma aver delimitato questo alla sola imperizia è contraddittorio, ritiene inoltre che nella valutazione del caso, va vista sì l’attinenza alle linee guida che, dovrebbe andare di pari passo al fatto concreto.

I fatti

Struttura residenziale a basso profilo assistenziale, il paziente, in cura dallo psichiatra del centro di salute mentale dell’Asl, responsabile della stesura del piano riabilitativo, una notte si appropria di un’ascia lasciata incustodita, e sferrati numerosi colpi a capo e collo, uccide una persona perché infastidito dal comportamento della persona offesa.

 

Se il Gip aveva discolpato lo psichiatra, per la Cassazione penale,il ricorso contro le decisioni del Gip va accolto, perché sì lo psichiatra si è attenuto alle linee guida, ma ha compiuto una serie di atti omissivi come il passaggio da regime di internamento a quello di libertà vigilata, o ancora la riduzione della terapia farmacologica, che lo rendono responsabile della condotta omicida del paziente.

Nella valutazione della colpa, non si tratta solo di verificare se il professionista si è attenuto alle linee guida, ma se le raccomandazioni generali sono pertinenti nella fattispecie concreta, ovvero verificare se sono state utilizzate in modo corretto nell’ambito del rapporto terapeutico con particolare attenzione al caso concreto.

 

Ph credit: salvis juribus; AIAC