Iscriviti alla newsletter

Cassazione. Licenziamento illegittimo per superamento periodo di comporto quando la responsabilità è datoriale

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 04/07/2017 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Di recente su laleggepertutti.it, una interessante Sentenza della Corte di Cassazione n.15972 del 27/06/2017 (allegata), chiarisce alcuni principi sulle modalità di conteggio del periodo di comporto, ovvero il periodo di tempo stabilito dalla normative, nel quale a causa di malattie, infortuni, chiamate in servizio militare ecc., la prestazione del lavoro è legittimamente sospesa.

Alcuni concetti di base sul periodo di comporto per malattia.

Superato il numero di assenze previsto dalle norme, il datore di lavoro potrà validamente esercitare il diritto al licenziamento per giusta causa. Per i dipendenti pubblici il periodo di comporto previsto consta di 18 mesi di malattia retribuiti nell’arco di 3 anni più i 18 mesi di aspettativa non retribuita.

Questi ulteriori 18 mesi non retribuiti, (fonte ARAN) non sono frazionabili. Le regole generali, ricominciano comunque ad applicarsi, nel caso di successive assenze per malattia. Superati i 36 mesi, con il consenso dell’interessato l’amministrazione previo accertamento/visita, potrà disporlo in mansioni inferiori, oppure nell’ambito della stessa categoria di appartenenza con specifiche prescrizioni. L’anticipazione della visita medica per l'accertamento della inidoneità assoluta o relativa alle mansioni di competenza può essere chiesta dal lavoratore all’amministrazione non prima che siano decorsi i 18 mesi.

Sul versante malattia, l’INAIL ha definitivamente chiarito a maggio 2017 che i contratti del pubblico impiego garantiscono particolari tutele per i lavoratori affetti da patologie gravi che necessitano di terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Nell’ambito sanitario del comparto le assenze per malattia sono disciplinate dall’art. 23 CCNL 01/09/1995 e dall'art. 11 CCNL integrativo 20/09/2001. Gravi patologie - Art. 23 - comma 6-bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnofsky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a).

Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento".

Il problema da chiarire era a riguardo della malattia professionale e l’infortunio sul lavoro, se anche queste assenze, concorrono al computo del periodo di comporto.

In generale la risposta è positiva, la malattia professionale e l’infortunio si sommano agli altri periodi di assenze per malattie e possono determinare la perdita del diritto alla conservazione del posto di lavoro, riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nel codice civileart. 2110 Codice Civile.

L’infermità di origine professionale non è calcolata nel periodo di comporto solo quando è inconfutabilmente connessa ad una violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza da parte del datore di lavoro, come disposti dal Codice Civile all’art.2087 Tutela delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

I fatti

La disputa in oggetto, riguarda un licenziamento per giusta causa invocato con il superamento del periodo di comporto per assenze dovute a malattia/infortunio professionale. La sentenza di primo grado confermava la legittimità del licenziamento. Il successivo ricorso in Appello del lavoratore al Tribunale di Firenze, accoglieva all’opposto le  sue tesi, contro la decisione dell’azienda dichiarava l’illegittimità del licenziamento, condannava l’INAIL alla corresponsione dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea acquisita nel periodo di assenza per tale infermità e l’azienda al reintegro del lavoratore con il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (2011). L’azienda in opposizione, inoltrava istanza di ricorso in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.15972 del 27/062017 ha stabilito il principio che il lavoratore non può essere licenziato per giusta causa per superamento del periodo di comporto, quando le assenze per malattia del dipendente sono a causa di violazioni in responsabilità del datore di lavoro. L’infermità “professionale” deve essere provata dallo stesso lavoratore e chiaramente dimostrata la correlazione con specifiche inadempienze datoriali in materia di salute e sicurezza.

Dalla Sentenza …. la responsabilità del datore di lavoro va collegata allaviolazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalleconoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza ditali obblighi ( Cass. 22710/2015, 18626/2013, 2038/2013, 13956/2012).

21. …. gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati …... in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure ..... ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessifatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e delnesso eziologico tra quest'ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli"standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe(Cass. 34/2016, 15082/2014, 19826/2013, 8855/2013).

Semplificando, il datore di lavoro deve dimostrare che, l’assenza per malattia/infortunio professionale del dipendente, non sia stata cagionata da specifiche inosservanze/ violazione di norme, leggi sulla sicurezza poste in sua obbligazione anche dal generico obbligo di tutela, come le raccomandazioni da standard di sicurezza e da conoscenze sperimentali e tecniche.

Se il datore di lavoro non ha soddisfatto ai suoi obblighi in materia di sicurezza e salute, e questa carenza è accertata, l’infermità/assenza del dipendente per la malattia/infortunio sul lavoro non può essere sommata al periodo di comporto ed il licenziamento irrogato risulta INGIUSTIFICATO.

 

Allegata Sentenza

Sentenza Cass Lavoro 15972.pdf

 Ph: urbanpost.it