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Cassazione: Permessi L.104/92, spettano integralmente al part-time verticale se superiore al 50 per cento

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 21/10/2017 vai ai commenti

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Pubblicata sul sito dell’ARAN, la Sentenza n. 22925 del 29/9/2017 della Corte di Cassazione sezione Lavoro. La Corte, con approfondita disamina giurisprudenziale, chiarisce con quali modalità di calcolo devono essere attribuiti/riproporzionati i permessi retribuiti ai sensi della L.104/92 al lavoratore in Part-time verticale. Se la prestazione lavorativa per numero di giornate è superiore al 50%, i tre giorni di permesso, spettano integralmente.

 

Il Fatto

Un dipendente delle Poste Italiane s.p.a., con i benefici della L.104/92 concessi per l’assistenza del figlio disabile, chiede la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno, in rapporto part-time verticale. L’azienda Poste Italiane s.p.a. concede il part-time al lavoratore articolando la prestazione lavorativa su 4 giorni in luogo di 6 giorni,corrispondente ad un part-time verticale al 67 % e nel contempo riproporziona i permessi mensili retribuiti concessi dall’art.33, comma 3, L.104/92, nella misura di 2 al mese in luogo dei 3 giorni previsti dal disposto normativo.

Il lavoratore intenta una causa alle Poste Italiane s.p.a. ritenendo nel suo diritto di fruire comunque dei 3 giorni di permesso mensile, nonostante la riduzione della prestazione lavorativa concessa con il part-time verticale.

 

Tribunale di primo e secondo grado

In primo grado la richiesta del lavoratore viene accolta. Avversi alla sentenza Poste Italiane e l’INPS si rivolgono alla Corte di Appello di Trento, che con sentenza n. 108/2011, conferma la decisione di primo grado, che aveva accertato nel diritto di (OMISSIS) di fruire dei 3 giorni di permessi definiti dalla L.104/92 per gli aventi diritto. Il giudice di merito, osservava che la disciplina dei permessi è volta ad agevolare il genitore nell’assistenza del figlio minore con handicap grave e risponde ad esigenze di assistenza e di educazione delle persone inabili e alla tutela della famiglia. Le Poste Italiane e l’INPS tempestivamente impugnano l’ordinanza e presentano ricorso in Cassazione per cui il dipendente oppone controricorso.

 

Corte Suprema di Cassazione sez. Lavoro

La finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992 è la tutela della salute psico-fisica del disabile, quale diritto fondamentale inviolabile dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost. della Repubblica, che riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). È innegabile che la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave, «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005 Corte cost. n. 213 del 2016).

In coerenza con le normative comunitarie il d. Igs 25 febbraio 2000 n. 61 Provvedimento abrogato dal d. Igs n. 81/2015 di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.; è vietata la discriminazione diretta e indiretta tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale.

L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno. In particolare, il comma 2 dell'art. 4 dlgs 81/2015 elenca nella lettera a) le condizioni di non discriminazione/riduzione/ dei diritti del lavoratore part-time:

  • importo della retribuzione oraria;
  • durata del periodo di prova e delle ferie
  • durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per la maternità;
  • durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
  • infortuni sul lavoro,
  • malattie professionali;
  • l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
  • l'accesso ai servizi sociali aziendali;
  • i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
  • i diritti sindacali

Mentre alla lettera b) lo stesso articolo, descrive i casi in cui è possibile comminare una corrispettiva riduzione proporzionale, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, ovvero per:

  • l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa
  • l'importo della retribuzione feriale

La tutela della disabilità assume una particolare importanza anche in ambito comunitario ( artt. 26, Carta di Nizza) e internazionale (in particolare, artt. 5 e 7 , Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con gli artt. 1 e 2 della legge n.18/2009.  La stessa Direttiva 97/81/CE sul lavoro part time non configura ostacolo alla esclusione dal riproporzionamento del part time verticale in ordine ai permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104.

Lo scopo dell'Accordo quadro Direttiva UE 97/81 è quello di "di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori."

La Corte Suprema ritiene che dal complesso delle fonti richiamate, emerge la necessità, di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, in rilievo che  Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tale indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale.

 

Sentenza n.22925/17

Valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.

In applicazione di tale criterio, rilevato che la prestazione del lavoratore è stata articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente ad un part time verticale al 67%, la sentenza impugnata deve essere confermata.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.

 

Fonte: ARAN

Ph credit: static.noticiasaominuto

Allegato: Sentenza Cassazione n. 22925/17

CORTE CASS. Sent. 22925 - 17.pdf