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Infortunio sul lavoro. E’ legittima la visita di controllo da parte dell’Inps? La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/11/2017 vai ai commenti

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Se il lavoratore è assente per infortunio sul lavoro,questo può essere sottoposto a visita medica di controllo, richiesta dal datore di lavoro, secondo le procedure e le competenze previste per le assenze per malattia.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25650 del 27 Ottobre 2017, ribaltando quanto fornito dal messaggio Hermes 3265 del 9 agosto 2017 (Oggetto: Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative), con il quale l’INPS afferma di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

(da Quotidiano Sanità)

 

I fatti

L’Azienda Municipale Ambiente aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente che, assente per infortunio sul lavoro, aveva rifiutato di sottoporsi alla visita medica di controllo, richiesta per l’appunto dal datore di lavoro.

La prima sentenza della Corte territoriale, aveva respinto l’obiezione del datore di lavoro, in quanto questo nel sottoporre il lavoratore a visita domiciliare tramite Inps, aveva violato l’articolo 5 della legge 1970, secondo il quale il controllo delle assenze può essere effettuato solo per mezzo dei servizi ispettivi competenti, ed in questo caso doveva avvalersi dell’Inail.

L’Azienda municipale si rivolge dunque alla Cassazione che, ribalta tutto e stabilisce che in caso di infermità per infortunio sul lavoro, ad essere competente è l’Inps.

Il riparto di competenze tra Inps ed Inail ritenuto in sentenza, non trova riscontro nella legge, ne tanto meno nella modulistica dell’Inps che prevede tre opzioni, tra cui l’accertamento delle infermità derivante dall’infortunio.

L’ articolo 5 della legge 300 del 1970, stabilisce che le assenze per infortunio siano effettuate dagli istituti previdenziali competenti.

All’epoca dell’entrata in vigore della legge, ad effettuare le visite di controllo era l’INAM, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro le malattie.

Dal 1977, l’INAM, con la nascita del SSN, lascia il posto all’Inps per la riscossione dei contributi obbligatori da versare e, all’allora USL il compito delle visite di controllo.

L’ articolo 5 del DL 463/1983 ribadisce che le visite di controllo sono affidate alle USL e che possono essere affidate anche ad una lista speciale di medici, istituita presso l’Inps.

Detto questo non ha nessun fondamento l’attribuzione della competenza all’Inail.

La Cassazione accoglie la richiesta di provvedimento disciplinare al lavoratore, che non doveva rifiutarsi di sottoporsi al controllo, anche in adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede.