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Sciopero 23 Febbraio. L'intervento di Giuseppe Provinzano. La lettura della Costituzione

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La Redazione
Pubblicato il: 09/03/2018 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Il testo più citato e meno letto da quando l’Italia è una repubblica: la nostra Costituzione.

Gli articoli, le norme che reggono il nostro ordinamento pubblico: alcuni noti altri meno, una parte attuati, altri non del tutto, buona parte misconosciuti o mistificati, secondo le convenienze di parte. Questi gli articoli che sono stati letti in Piazza Santi Apostoli durante la Manifestazione. 

Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 1.

L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita` e la propria scelta, un’attivita` o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa`.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita`, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e` stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di lavoro, le stesse retri- buzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta` per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita` di lavoro, il diritto alla parita` di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predi- sposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata e` libera.

ART. 39.

L’organizzazione sindacale e` libera.
Ai sindacati non puo` essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalita` giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.