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Contratto: stop D e DS, da 1/01/ 2023 si parte tutti da zero. Che fine fa il mio vecchio livello?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 10/11/2022 vai ai commenti

Contratto Nazionale

In nuovo contratto, firmato definitivamente il 2 novembre, ha cambiato il sistema di progressione economica orizzontale, ovvero l’addio ai livelli che vanno dalla d alla d6 e l’entrata dei differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati.

Con il nuovo inquadramento, nell’attribuzione dei differenziali economici, a partire da gennaio 2023, tutti dipendenti partono da zero. Per quanto riguarda i livelli, da d1 a d6, acquisiti precedentemente, questi finiscono in una sorte di “zainetto virtuale”, che accompagna il dipendente, che mantiene il livello economico raggiunto.

I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata tabella E.


Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolo.

Chi può partecipare?

Possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria, nei due anni antecedenti il bando di progressione, l’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

 

I differenziali economici

La quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di contrattazione integrativa. Non sarà possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva.  Questi sono attribuiti, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente:

  • in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
  • in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

A questi si aggiungono eventuali  altri criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi.

Una volta stilata la graduatoria viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento, senza aver mai conseguito progressioni economiche e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata esclusivamente all’anno a cui si riferisce l’attribuzione della progressione economica e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi.

 

Progressione economica tra le aree

In relazione al piano triennale dei fabbisogni, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA).

Il personale che alla data della progressione di cui comma  risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo.

Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.