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Infermieri. Ripristinare l’indennità di rischio radiologico. NurSind Caserta “Ricorreremo alle vie legali”

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La Redazione
Pubblicato il: 23/05/2019 vai ai commenti

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Ristabilire il Diritto all’indennità di Rischio Radiologico per gli Infermieri”, è quanto chiede Antonio Eliseo, segretario Territoriale NurSind Caserta. “In riferimento al Decreto Legislativo del 17 Marzo 1995 , n.230 art .79 chiediamo la rilettura da parte dell’Esperto qualificato delle schede di lavoro delle sale operatorie inerenti il Servizio di Gastroenterologia e Endoscopia dell’ AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”.

Il CCNL 2016/2018 di recente all’articolo 91 al comma 2 conferma l’indennità al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica

  1. In merito al rischio radiologico, si conferma l’art. 5 del CCNL 20/9/2001, biennio economico 2000-2001. L’indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di radiologia medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai sensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di “esperto”)) nella misura prevista ai punti 15 lett. b) e 16 lett. b) della tabella C del CCNL del 5/6/2006.
  2. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).

 

Ed ancora il Decreto n7 del 11/02/2016 definisce i criteri per l’indennità rischio radiologico in:

1)  almeno 40 settimane di presenze ocumentate annue del lavoratore che attestino l’abitualità di presenza in zona controllata

2)  Almeno 7 minuti settimanali oppure 10 minuti su 10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv annui di dose efficace, non riducibili previsti dall’allegato IV del. D.lgs 230/1995.

La Corte Costituzionale si è espressa in merito con la sentenza del 20 Luglio 1992 n. 343, questa considera dirimente verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazioni . (ARAN Novembre 2011)

Chiediamo formale riscontro ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 nei termini perentori della stessa , in uno , a voler trasmettere il nominativo del funzionario Responsabile del Procedimento conseguente a tale richiesta, al fine di individuare ipotetiche responsabilità, ritenendo nella fattispecie che la mancata risposta , per il suo silenzio configura l’ipotesi di reato di omissioni di omissione di atti d’ufficio così ime previsto dall’articolo 328 comma 2 del Codice di Procedura Penale i cui profili sono chiariti con sentenza della Corte di Cassazione VI Penale del 22/10/2015 n. 42610 che tiene specificamente conto dell’inerzia del funzionario , con la quale finisce per rendere poco trasparente l’attività Amministrativa, riservandosi di sottoporre , in mancanza di una risposta , l’intero carteggio agli organi preposti per legge “, conclude Antonio Eliseo.