Iscriviti alla newsletter

Infermieri. Permesso per accertamento diagnostico. Come giustificarlo se non viene effettuato per un guasto all’apparecchiatura?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/07/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

L’articolo 40 del CCNL 2016/2018 disciplina le Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, prevedendo 18 ore annuali fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Ma come giustificare l’assenza per l’espletamento di un accertamento diagnostico, che però non è stato effettuato in ragione di un guasto nell’apparecchiatura verificatosi presso la struttura sanitaria?

Partiamo dal presupposto che l’assenza per i permessi di cui al comma 1 dell’articolo 40 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

 

In merito al quesito se l’assenza si sia verificata in ragione di una condizione patologica già sussistente e certificata, può ritenersi giustificata dalla struttura sanitaria in ragione sia della conferma di quanto accaduto sia della presenza del lavoratore presso la struttura di che trattasi.

Alternativamente, in caso di non concomitanza con lo stato patologico, tale assenza potrà essere ricondotta alla possibilità connessa con quanto disposto al comma 1 dell’art. 40 limitatamente alle ore necessarie ed in ragione della effettiva presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria.

Ovviamente, rimane inalterata la possibilità di fruire di altri connessi istituti richiamati al comma 15 del predetto articolo, ovvero:

  1. Resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.

 

 

da NotizieSindacali