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Indennità malattie infettive estesa a tutti gli operatori sanitari Covid. Accolta le richiesta NurSind Lazio

Facendo seguito alle richieste del NurSind Lazio, la Regione, in una nota ai Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR, comunica l’estensione dell’indennità di malattie infettive a tutto il personale di comparto impiegato nelle attività assistenziali COVID-19 e nei servizi di stazionamento PRE COVIS-19 fino alla conclusione della fase emergenziale

 

Anzitempo le segreterie territoriali NurSind del Lazio, Roma, Latina, Frosinone e Viterbo avevano avanzato la proposta in Regione, chiedendo riconosciuta e corrisposta una indennità̀ di rischio biologico equiparata alla relativa indennità̀ di malattie infettive di cui all’art.86 comma 6 lettera “c” CCNL 2016/18 per il personale prestante servizio c/o il 118; PS/DEA, rianimazione, terapie intensive, sub intensive e reparti COVID 19 di recente costituzione per ogni giorno di lavoro prestato.

E questo alla luce del rischio che tutti i giorni corrono, confermato dai dati resi noti negli ultimi giorni, che vedono gli operatori sanitari pagare il prezzo più alto con 5.300 infetti e nelle more di dare loro il giusto riconoscimento economico dato dal rischio lavorativo effettivamente svolto.

 

Nella nota la Regione Lazio detta le regole dell’estensione dell’indennità, da adesso fino alla fine della fase emergenziale ed a patto che venga effettuato un intero turno di servizio, facendo riferimento all’orientamento applicativo Aran san 196 che prevede:

E’ possibile erogare le indennità di cui all’art. 44, commi 6 e 7 del CCNL del 1° settembre 1995 anche al personale che non svolge la propria attività lavorativa nei servizi ivi indicati? Che cosa succede se questi ultimi sono stati accorpati in strutture più ampie ed hanno perso la loro configurazione autonoma? 

Tale indennità è frazionabile oppure deve essere erogata per ciascuna giornata lavorativa? 

Al riguardo è essenziale rappresentare che l'A.R.A.N., con espresso riferimento alle indennità previste dall’art. 44 del CCNL del 1° settembre 1995 , con nota dell'11 giugno 1997, prot. n. 4017, ha già, tra l'altro, precisato che "L'art. 44 del C.C.N.L. razionalizza  il sistema delle indennità di turno disciplinate dal D.P.R. 270/1987 e dal D.P.R. 384/1990, stabilendo le misure unitarie delle nuove indennità e regole chiare e precise per la loro fruibilità. (…) Le previsioni della norma non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensive, perché in tal caso si duplicherebbe la corresponsione dei benefici dei precedenti contratti e non sarebbero rinvenibili nei fondi aziendali le risorse relative".

Nell'ambito di tale quadro negoziale, si evince che l’indennità in argomento può essere erogata, in relazione ad ogni giornata di servizio prestato, solo al personale infermieristico che presta la sua attività lavorativa  nei  “servizi” tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7 del citato CCNL.

Infatti alla stregua della citata formulazione, per il riconoscimento del suindicato emolumento devono ricorrere due condizioni: la prima di natura qualitativa (svolgimento dell’attività in determinati reparti e/o strutture) la seconda di natura quantitativa (giornata di effettivo servizio).

Inoltre, se in caso di riorganizzazione, il nuovo assetto preveda l’individuazione di una “unica area omogenea” , l’indennità di cui trattasi non potrà essere corrisposta a tutto il personale infermieristico applicato a tale “area omogenea”, ma solo a coloro che svolgono le attività nei reparti suddetti.

Per quanto riguarda la frazionabilità del compenso, occorre precisare l’indennità in argomento è erogabile al personale infermieristico solo se è assegnato alle strutture suindicate per una intera  “giornata di effettivo servizio prestato”. Infatti, l’emolumento in parola è collegato all’esplicazione di un intero turno di servizio e, quindi, non è suscettibile di frazionamento, qualora il dipendente svolga quella attività solo per una porzione di tempo o in relazione a specifici interventi, resi in favore degli assistiti, anche se questi ultimi sono ricoverati nei “servizi” tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7.