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Licenziamento. Legittimo servirsi delle agenzie investigative per verificare l'infortunio del dipendente

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/07/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenze

“È legittimo il licenziamento per giusta causa a seguito di un controllo datoriale che abbia accertato un comportamento extralavorativo illecito del lavoratore. Infatti, il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza”.

 

A stabilirlo la Corte di Cassazione Sez. lavoro, Ord., (ud. 17-10-2019) 17-06-2020, n. 11697

 

I fatti

Il lavoratore ricorreva contro la sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento dello stesso, dopo che l’azienda tramite agenzia investigativa, aveva scoperto che posto in infortunio per trauma contusivo con lesione lacero contusa, era stato scoperto a dedicarsi ad attività fisiche, pedalando per ore e camminando per il centro cittadino con il figlio sulle spalle.

 

La decisione della Cassazione

La Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello, infatti si legge: “non si verte l’ ipotesi di controllo datoriale circa l'esecuzione della prestazione ma, invece, di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito, fondata sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell'attività lavorativa per l'insussistenza della incapacità lavorativa nel caso di specie invece presente;

in casi quali quello di specie nei quali il datore di lavoro sia indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito anche il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione giustifica l'espletamento del controllo (sul punto, fra le altre, Cass. n. 848/2015), nè rileva la circostanza che si trattasse di infortunio sul lavoro e non di assenza per malattia e, quindi, non fosse richiesta reperibilità ed esperibile visita fiscale (…)nel caso di specie, ad avviso del Collegio, gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto, esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante;  ne discende la legittimità dell'accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo non attenendo gli stessi allo svolgimento dell'attività lavorativa stricto sensu, bensì, all'insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente.

 

da Diritto sanitario.net