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335 milioni all'indennità infermieri. Ecco la bozza della legge di Bilancio

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/11/2020 vai ai commenti

AttualitàGoverno

Dall’aumento del fondo sanitario di un miliardo nel 2021 all’introduzione di una specifica indennità infermieristica, ecco cosa prevede la bozza della legge di bilancio 2021.

Di seguito, nel dettaglio alcune delle manovre che riguardano la sanità.

Art 64 Fabbisogno sanitario standard anno 2021

Per l’anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro con un incremento di circa 1 miliardo.

 Il fondo, come spiega la relazione illustrativa è destinato alla spesa relativa all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ad incrementare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi e la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle disposizioni concernenti il reclutamento del personale sanitario introdotte al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID- 19.

 

Art 65 Importi annui lordi medici aumento del 27%

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell’indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27%.

Questo, spiega la relazione illustrativa, con l’obiettivo di rendere più attrattivo il SSN per i giovani specialisti e al contempo di valorizzare il servizio svolto dai dirigenti medici, veterinari e sanitari nell’ambito del SSN,

 

 

Art 66 Indennità infermieristica

Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro, una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

 

ART. 69 Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sono prorogate al 31 dicembre 2021, le misure previste dal Cura Italia, ovvero il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi,  e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

Si prevede inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio- sanitari collocati in quiescenza.

Le disposizioni prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi.

Art 74 Finanziamento della Croce rossa italiana
Vengono trasferite in capo al Ministero della Salute anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l’Associazione della Croce rossa italiana. 
 
Nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell’erogazione del finanziamento Cri, il Ministero della salute potrà erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti. Si prevede infine la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del Ssn che hanno acquisito personale della Cri.
 
Articolo 75 Ricollocamento personale della Croce rossa italiana
Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale saranno tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, limitatamente alle unità che abbiano prestato servizio con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior in attività convenzionate con i richiamati enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore a cinque anni e per le quali siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, adottati nel corso di giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della presente legge, che ne abbiano disposto l’assunzione a tempo indeterminato.

 

da Quotidiano Sanità