Nuovo contratto. Tetto massimo ore di reperibilità , indennità a 30 euro e garanzia 11 ore riposo
Il prossimo tavolo contrattuale, verosimilmente, convocato per il 7 ottobre, vedrà la rilettura e revisione dell’attuale parte normativa.
In merito alla revisione, chiesta da NurSind, uno dei punti cruciali da rivedere è quello legato alle pronte disponibilità, prevedendo ad esempio per quest’ultime un tetto massimo mensile, così come previsto dal contratto delle Funzioni locali, ma non solo. L'articolo, che è tema di discussione ma ad oggi l'Aran non ha definito un testo ma ha lasciato solo il titolo, andrebbe rivisto quasi nella sua totalità.
Partiamo dalle indennità. Con l’attuale contratto collettivo, un lavoratore chiamato in pronta disponibilità, percepisce un importo, che risale agli anni ’90, di 20,66 euro per 12 ore, quindi non per nulla in linea con il nuovo secolo e con il costo della vita. NurSind, porterà al tavolo della trattativa di la proposta di passare almeno ad un importo pari 30 euro lorde per ogni 12 ore.
Nell’articolo 28, il comma 6 prevede: Il servizio di pronta disponibilitaÌ€ va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attivitaÌ€ viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore). Sempre all’art 28, comma 11, si legge: Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
Nel primo e nel secondo caso la dizione “di norma”, di fatto potrebbe prevedere anche la possibilità di una reperibilità diurna e non pone un tetto massimo alle pronte disponibilità mensili, ma consegna al potere datoriale, la possibilità di elevare il numero di 6 reperibilità mensili all’infinito.
Al fine di avere una norma chiara, che non lasci adito ad interpretazione e ad eccessivo potere del datore di lavoro, la dizione “di norma”, va eliminata, fissando in 6 il numero massimo di pronta disponibilità mensili.
Per NurSind inoltre andrebbe riformulato il comma 7, come di seguito: “In caso di lavoro per più di 4 ore a seguito di chiamata in giorno di riposo settimanale o durante il turno notturno, oltre al computo dell’attività prestata come straordinario o come banca delle ore, l’Azienda o Ente riconosce un giorno di riposo compensativo, con riduzione del debito orario settimanale, da fruire entro 7 giorni e compatibilmente con le esigenze organizzative.”
L’altra questione resta quella del riposo interrotto o sospeso dalla reperibilità. Secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 133/2008, la chiamata in servizio durante la pronta disponibilità “sospende” il riposo e non lo “interrompe”. Questo vuol dire che al termine della prestazione lavorativa resa in regime di reperibilità, non si dovrà riconoscere un altro periodo completo di riposo, ma un numero di ore che, sommate a quelle fruite prima della chiamata, consentano il completamento delle undici ore di riposo complessivo previste dall’Ue, ma che in questa maniera non viene tutelato.
Le ore passate a casa in attesa di una chiamata e che limitano la libertà del lavoratore, che di fatto è a disposizione dell’azienda non vengono conteggiate come lavoro.
NurSind chiede la riformulazione del comma: “La chiamata in servizio del personale in pronta disponibilità interrompe il riposo di cui all’art. 7 del D.Lgs 66/2003.” Questo a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e nel rispetto dello spirito della normativa sull’orario di lavoro e sul rischio clinico.
Infine il comma 15, prevede che al pagamento delle ore di pronta disponibilità si provveda con le risorse del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) .NurSind, chiederà di inserire il confronto sindacale nella forma che sarà stabilita dall’articolato sulle relazioni sindacali, non concordando sull’unilateralità dell’estensione delle situazioni in quanto ciò ha diretta ricaduta sui fondi aziendali, definisce che de la decisione di estensione è unilaterale il pagamento dovrà avvenire con soldi da bilancio.