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Nuovo contratto infermieri. Sì al pagamento del festivo infrasettimanale: la novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/06/2022

Contratto Nazionale

Il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, è ormai alle ultime battute. Per la prossima settimana è infatti prevista la chiusura delle trattative, con la firma alla pre-intesa.

Un testo, quello della bozza del contratto, ormai giusto al rush finale, che ha subito nel tempo, aggiustamenti e migliorie; tra questi, una delle richieste portate avanti da NurSind, ovvero il pagamento del festivo infrasettimanale.

 

La bozza infatti prevede che l’attività prestata dal personale, anche non turnista, in orario notturno e/o in giorno festivo anche infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,  alternativamente:

  1. a equivalente riposo compensativo;
  2. alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario
  3. l’applicazione dell’articolo relativo alla banca delle ore.

L’indennità è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro.

 

Banca delle ore

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensati vi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell’aricolo relativo al lavoro straordinario,  che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.