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I permessi per motivi personali. Come usufruirne

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/07/2023

Contratto Nazionale

L’art. 51  del CCNL comparto sanità 2019-21, norma i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, una volta disciplinati dall’articolo 37 del vecchio contratto. L’impianto rimane sostanzialmente uguale, tranne il fatto che la locuzione “possono” è sostituita con “sono”, conferendo maggiore diritto al dipendente, anche rimane comunque un diritto vincolato alle esigenze di servizio.

Al dipendente, sono concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza necessità di documentazione e/o giustificazione, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per motivi personali o familiari. 

I permessi orari retribuiti

a) non riducono le ferie;

b) non sono fruibili per frazione di ora;

c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27 comma 10 (Orario di lavoro);

f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro;

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.