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Opportunità per gli infermieri che interruppero il lavoro di tornare in Azienda: le condizioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/05/2024

Contratto Nazionale

Gli infermieri a tempo indeterminato che hanno cessato il loro rapporto di lavoro, sia volontariamente che per motivi di salute, hanno la possibilità di richiedere la ricostituzione del loro contratto entro cinque anni dalla data di terminazione. Lo stabilisce l’articolo 42 del CCNL comparto  2018/2022. Questa misura mira a offrire una seconda possibilità ai dipendenti di reintegrarsi nel mondo del lavoro nelle posizioni che occupavano precedentemente, ed allo stesso tempo una  tipologia di reclutamento, in un momento storico di grave carenza di personale sanitario.

L’azienda, o l'ente interessato, ha l'obbligo di rispondere a tale richiesta entro 60 giorni. In caso di esito positivo, il lavoratore sarà ricollocato nell'area e nel profilo professionale che ricopriva al momento delle dimissioni, ricevendo il trattamento economico iniziale del profilo. È importante notare che eventuali benefici economici aggiuntivi acquisiti in precedenza, come gli assegni ad personam e i differenziali di professionalità, non saranno inclusi nel nuovo contratto.

Un'opportunità simile è estesa senza limitazioni temporali ai dipendenti che rientrano nel mercato del lavoro dopo aver recuperato la cittadinanza italiana o di un altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti che regolano l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, la riassunzione non è garantita in modo automatico. È essenziale che ci sia disponibilità del posto di lavoro nel piano triennale dei fabbisogni dell'ente o dell'azienda. Inoltre, il candidato deve ancora soddisfare i requisiti di assunzione originari e superare gli accertamenti sanitari previsti dalla legge.

Per i lavoratori che, al momento della riammissione, percepiscono già una pensione, saranno applicate le norme attuali che regolano la cumulabilità delle pensioni e la riunione dei periodi di servizio. Questo implica che il trattamento pensionistico già in atto sarà integrato rispettando le disposizioni vigenti, escludendo però le indennità già percepite per il periodo di lavoro antecedente alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Anche se non specificato all’interno del CCNL perché antecedente al decreto Bollette, per chi ha interrotto per “proprio recesso” e ha fatto il gettonista non può chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Fonte: sanità24