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Malattia. Terminato il periodo di comporto posso chiedere l’aspettativa?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/02/2019 vai ai commenti

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Per i dipendenti pubblici il periodo di comporto è di 18 mesi.

In caso di malattia, il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo (tale periodo è, appunto, chiamato “comporto”: questo significa che, durante il comporto, il dipendente non potrà mai essere licenziato. Viceversa, se l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente.

Nel calcolo dei 18 mesi sono incluse le assenze dovute all’ultima malattia e quelle per malattia che si sono verificate nei 3 anni precedenti.

 

Dal calcolo dei 18 mesi sono invece escluse le seguenti assenze:

  • assenze del dipendente, effettuate per terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital; le assenze in questione devono essere dovute a una grave patologia, comprovata da un certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica, attestante sia la gravità della patologia che il carattere invalidante delle necessarie terapie;
  • assenze per infortunio sul lavoro.

 

Nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016- 2018 le tutele relative al periodo di comporto in presenza di gravi patologie sono estese alle assenze per malattia dovute agli effetti collaterali delle terapie salvavita.

Pertanto, i contratti di lavoro relativi ai comparti funzioni centrali, funzioni locali e sanità rinnovati per il triennio 2016-2018, prevedono l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano incapacità lavorativa, per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

 

E se il dipendente ha una malattia grave ed ha superato il periodo di comporto, deve rientrare a lavoro pena il licenziamento?

Oltre al diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, è possibile chiedere ulteriori 18 mesi non retribuiti in presenza di malattie particolarmente gravi e che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da Aids. In questi casi, l’amministrazione, prima di concedere ulteriori assenze, può accertare le condizioni di salute del dipendente sottoponendolo a visita medico-collegiale al fine di verificare l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa.

 

da La legge per tutti