Decreto Concretezza: dal 7 Luglio la “mobilità †espletata prima dei concorsi non è più obbligatoria
Dal 7 Luglio 2019, giorno di entrata in vigore della suddetta Legge, la 56/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Giugno 2019, in virtù dell’art 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” che al comma 8 recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni POSSONO essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”
Si evince pertanto che dal 7 Luglio le Pubbliche Amministrazioni non hanno più l’obbligo, bensì la FACOLTA’, di espletare le Mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi.
Scompare quindi il vincolo che obbligava le Aziende a bandire prima le mobilità rispetto ai concorsi, presupposto sul quale negli anni in molti avevano fatto leva per impiantare e spesso vincere importanti ricorsi.
La scelta se procedere prima a bandire i concorsi o piuttosto le mobilità rimane quindi alle Aziende, che in piena autonomia e libere da vincoli potranno scegliere la strategia di reclutamento del personale, almeno fino al 2021.
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