Covid. Sanzioni a chi non si vaccina. Ecco come e perché potrebbe accadere
Fin da prima dell’inizio della campagna vaccinale contro il Covid-19, si discute sulla possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione per alcune categorie, come quella degli infermieri e medici.
Il dibattito nasce da quanto emerso da alcuni sondaggi e dai dati delle attuali vaccinazioni, ovvero che a macchia di leopardo nel territorio italiano, una parte degli operatori sanitari, non intenderebbe vaccinarsi, o perché crede che il vaccino sia inefficace o per la paura dell’insorgere di eventi avversi non noti.
Ma si può obbligare una categoria di lavoratori al vaccino?
A difesa dell’impossibilità dell’obbligatorietà del vaccino, ad essere perennemente invocato è l’articolo 32 della Costituzione, che recita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Un diritto questo che potrebbe essere superato dalle disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza- Dlgs n.81/2008.
Riportiamo in merito, il parere di Luigi Calazza, pubblicato su il Sole 24 ore.
In merito agli obblighi generali del datore di lavoro, l’articolo 15 del Dlgs 81/2008, stabilisce che, questo è obbligato a:
- Eliminazione dei rischi, e ove non sia possibile, la loro riduzione al minio in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
- Riduzione dei rischi alla fonte
- Controllo sanitario dei lavoratori
- Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al ischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione
Per quanto riguardo gli obblighi dei lavoratori, l’art 20 del Dlgs 81/2008, stabilisce che il lavoratore:
- Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni e omissioni
- Deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro al fine della protezione collettiva ed individuale.
Infine l’articolo 37 stabilisce che il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro, riguardanti i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e agli strumenti di prevenzione.
La circolare n.14915 del 29 aprile del 2020 del Ministero della Salute, pone l’accento sull’articolo 28 del Testo Unico, che stabilisce che la valutazione da parte del medico competente, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Nell’ambito del proprio ruolo il medico competente, qualora utili per il contenimento del virus, l’adozione di mezzi diagnostici per stabilire l’idoneità del dipendente, nonché l’adozione di tutte le misure di prevenzione: da qui si ritiene non possa essere esclusa la vaccinazione.
Rifiutare le misure di prevenzione disposte dal datore di lavoro, in questo caso la vaccinazione, legittima il datore ad irrogare i procedimenti disciplinari e le sanzioni, previsti dal CCNL.
da il Sole24ore
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