L’infermiere può somministrare in autonomia i farmaci al bisogno?
L’atto di somministrazione della terapia può essere scomposto, da un punto di vista giuridico, in due momenti: la prescrizione, di competenza medica e la somministrazione, di competenza infermieristica.
La distinzione delle due competenze, medica ed infermieristica, può venire meno nelle situazioni di emergenza sia clinica che circostanziale, ovvero legate a situazioni contingenti. In questo caso l’infermiere agisce di conseguenza, potendo somministrare farmaci senza prescrizione medica e non essendo punibile ai sensi dell’articolo 54 del codice penale che regola lo stato di necessità.
Data la nota difficoltà di provare lo stato di necessità, sarebbe preferibile una norma simile a quella contenuta nella regolamentazione francese del Code de deontologie, in cui in caso di emergenza, l’infermiere è abilitato a mettere in atto i protocolli di cure urgenti prescritti dal medico responsabile.
Al di là del contesto di emergenza, vi sono altri casi in cui l’infermiere può agire in autonomia nella somministrazione dei farmaci, ovvero nel caso delle prescrizioni condizionate al verificarsi di un evento futuro e incerto. Le dizioni più comuni sono “al bisogno”, “all’incorrere” o ancora “se insorge il dolore”.
All’interno della prescrizione condizionata va fatta una distinzione tra la prescrizione condizionata dai segni clinici e condizionata dai sintomi.
Nel caso della prescrizione condizionata dai segni clinici, ad esempio temperatura corporea, aumento della pressione arteriosa etc, che l’infermiere può rilevare in modo oggettivo e completare la prescrizione del medico. Sono quindi accettabili dizioni del tipo:
- Somministrare una fiala antipiretico se la temperatura corporea super i °C
- Somministrare una fiala di diuretico, se la PA supera i valori di mmHg.
Più insidiosa è la prescrizione condizionata ai sintomi. Il sintomo è riferito dal paziente e quindi non è rilevabile oggettivamente dall’infermiere. Esempio tipico è “somministrare una fiala di morfina all’insorgere del dolore”. Compete quindi all’infermiere fare diagnosi del dolore, con tutto ciò che comporta la caduta di eventuali errori. Essendo la diagnosi clinica una competenza medica, va sottolineata la pericolosità e illegittimità di tale prassi. L’infermiere che accetta tale prassi, si sottopone alle stesse responsabilità del medico, su possibili errori di diagnosi e di terapia.
Aspetti giuridici della professione infermieristica- Luca Benci