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Sì alla turnazione opposta per gli infermieri genitori di minori. NurSind Ancona vince in tribunale

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La Redazione
Pubblicato il: 02/03/2022 vai ai commenti

MarcheNurSind dal territorio

Sì alla turnazione opposta per i coniugi infermieri, genitori di due minori. A stabilirlo è la sentenza 16/2022 del Tribunale di Ancona, in seguito al ricorso presentato dai due professionisti infermieri, patrocinato dal NurSind Ancona.

I fatti

I due infermieri, originari della Puglia, genitori di due figli minori di 12 e 14 anni, riferivano di non avere nessun familiare che li potesse aiutare nella gestione dei figli. Precisano di avere chiesto e ottenuto nell’anno 2015 il beneficio della flessibilità dei turni garantito dalla legge 53/2000 con priorità per i genitori che, lavorando con turni sovrapposti, sarebbero impediti nella cura dei figli. Con comunicazione dell’ottobre 2021 l’azienda faceva presente che dal novembre dell’anno in corso il beneficio sarebbe venuto meno in quanto il figlio minore avrebbe compiuto 12 anni. Ritengono che il rigido scadenzario applicato dall’azienda contrasta sia con la lettera sia con la ratio della normativa, tenuto conto che il d.lgs. 124/2004 prevede che il datore di lavoro è tenuto a valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare lo svolgimento della funzione genitoriale in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilità negli orari. Aggiungono che la revoca legata ad un mero automatismo non richiama alcuna esigenza concreta, che i reparti interessati non avevano altri beneficiari della medesima disposizione, che il beneficio della turnazione opposta non è rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro ma integra un vero e proprio diritto del lavoratore, che la legge 53/2000 individua con priorità i genitori di figli minori di anni 12 ma non esclude che il beneficio debba riconoscersi anche ai genitori di figli minori ultra dodicenni, che la sovrapposizione dei turni rendeva necessario lasciare da soli i minori per la notte o durante il giorno senza alcuno che li accudisse e li accompagnasse e riprendesse da scuola.

I due ricorrevano in tribunale contro l’azienda ospedaliera.

 

La decisione del tribunale

Secondo il Tribunale, il compimento del dodicesimo anno del figlio minore non esclude i genitori dal novero dei destinatari dei benefici di flessibilità di orario, ma esclude al più che questi possano beneficiarne in presenza di altri genitori che abbiano una situazione che ne garantisce la precedenza.

Questo perché tutta la disciplina a sostegno della maternità e della paternità riconosce benefici e garanzie maggiori a coloro che hanno figli minori di anni 12 (come infatti emerge dalla stessa memoria di costituzione e risposta, laddove si ricorda che con le modifiche apportate dal d.lgs. 81/2015 sono stati estesi alcuni benefici prima previsti per genitori con figli minori di 8 anni anche ai genitori con figli minori di 12 anni), ma riconosce alcuni benefici, quali quelli legati alla flessibilità di orario, a tutti i genitori di figli minori anche ultradodicenni, pur dando precedenza a quelli con figli infradodicenni.

il raggiungimento dei 12 anni del figlio minore non è di per sé solo elemento idoneo a giustificare la revoca del beneficio concesso, tenuto conto che quest’ultimo secondo la chiara disposizione di legge è rivolto a tutti i genitori di figli minori.

Inoltre, la revoca poteva essere giustificata soltanto a fronte di un proliferare di domande per lo stesso beneficio che, per garantire la compatibilità della flessibilità di orario con l’organizzazione aziendale, rendesse necessario dare priorità ai genitori di figli minori di 12 anni; o ancora nell’ipotesi in cui una modifica nell’organizzazione aziendale impedisse di conciliare le esigenze imprenditoriali con il beneficio riconosciuto ai lavoratori; o da ultimo nell’ipotesi in cui la modifica delle attività svolte dai lavoratori rendesse impossibile concedere il beneficio senza pregiudizio per l’attività dell’impresa.

Nessuna di tali ipotesi si è verificata nel caso di specie.

Deve, quindi, concludersi per la fondatezza e pieno accoglimento del ricorso con condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle spese di lite per il principio di soccombenza.