Covid riconosciuto come malattia professionale. Ecco quali benefici comporterÃ
Gli Stati membri, i lavoratori e i datori di lavoro, in sede di comitato consultivo dell'UE per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), hanno raggiunto un accordo sulla necessità di riconoscere la COVID-19 come malattia professionale nei settori dell'assistenza socio-sanitaria e dell'assistenza a domicilio nonché, in un contesto pandemico, nei settori in cui sono maggiori le attività con un rischio accertato di infezione.
A seguito del parere del CCSS, la Commissione aggiornerà la raccomandazione in cui sono elencate tutte le malattie professionali che la Commissione raccomanda agli Stati membri di riconoscere e gli agenti che possono provocarle. L'obiettivo è che gli Stati membri adeguino le rispettive legislazioni nazionali conformemente alla raccomandazione aggiornata.
Quello del riconoscimento della malattia professionale è passo importante per l’attuazione del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, adottato dalla Commissione Europea nel giugno 2021, che prevede le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni, attraverso tre obiettivi trasversali: gestire i cambiamenti nel nuovo mondo del lavoro, nonché i cambiamenti dell'ambiente di lavoro tradizionale, migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie e migliorare la preparazione a eventuali crisi future.
Cosa comporta il riconoscimento del Covid tra le malattie professionali
Se contrarre il Covid, per gli operatori sanitari, rientra nella disciplina dell’Infortunio, non esiste nessuna tutela per medici, infermieri ed Oss che portano con sé le sequele dell’aver contratto il Covid, meglio conosciuto come Long Covid.
Le assenze direttamente legate al manifestarsi di una sindrome Long-Covid, sono equiparate alla malattia comune, sia per il trattamento economico, sia per il trattamento normativo. A carico del lavoratore interessato ci saranno gli obblighi di certificazione, con la dovuta attenzione agli oneri di avviso e preavviso immediato in caso di assenze.
Quando si subisce un infortunio, il lavoratore ha la possibilità di riaprirlo, qualora dopo la ripresa dell’attività lavorativa presenti dei sintomi o disturbi fisici legati al precedente infortunio.
Per effettuare una riapertura infortunio inail il lavoratore deve recarsi subito dal proprio medico curante (nei casi più urgenti anche al pronto soccorso) per farsi certificare che si tratta di una ricaduta del medesimo infortunio già denunciato e registrato dall’Inail. In questi casi l’Istituto assicuratore parla generalmente di Riammissione in temporanea.
Questo non è possibile per chi soffre di Long Covid, ad oggi difficile da dimostrare.
Diversamente il riconoscimento della malattia professionale, una volta che l’Italia recepirà la raccomandazione della Commissione Europea, porterà ad una serie di benefici, tra cui il fatto che il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia, perché si presume per legge che quella malattia sia originata da cause legate al lavoro ed il diritto all’indennizzo.
L’Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico.
Il datore di lavoro deve corrispondere:
- il 100% della retribuzione per la giornata in cui si manifesta la malattia professionale, se quest’ultima ha causato astensione dal lavoro;
- il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, più l’eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L’Inail deve corrispondere:
- l’indennità del 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno successivo a quello in cui si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno;
- il 75% della retribuzione dal 91° giorno e fino a guarigione clinica.