Infermieri/ostetriche. Come funziona la mobilità volontaria
La mobilità volontaria tra aziende o enti del comparto è la procedura mediante la quale il dipendente a tempo indeterminato chiede volontariamente il trasferimento dalla propria azienda di appartenenza (aziende cedente) a un’altra azienda o ente (azienda accettante, cessionaria).
La mobilità volontaria è regolata dall’ art. 30 del D. Lgs 165/2001:passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse che al comma 1, prevede che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2", specificatamente al comma 2, dove si legge "appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale per un periodo pari ad almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere".
Il D. Lgs 156/2001 è stato modificato dalla legge 114 del 2014 all’art 4: Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Dal punto di vista contrattuale, l’art 52 del CCNL 2016-2018, recita:
- La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il
preventivo assenso della stessa.