Iscriviti alla newsletter

Infermieri in servizio fino a 72 anni nel ruolo di tutor. Al via le votazioni agli emendamenti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/02/2024 vai ai commenti

AttualitàParlamento

Il conteggio degli emendamenti al decreto legge Milleproroghe subisce un'ulteriore decurtazione, passando dai circa iniziali 1200 a soli 350, secondo quanto dichiarato dalle fonti interne. Un drastico ridimensionamento che conferma l'intenso lavoro di scrematura e selezione operato dai vari gruppi parlamentari.

L'attenzione si sposta ora sui cosiddetti "supersegnalati", un ristretto gruppo di circa 200 emendamenti che emerge dalla fase di filtraggio e che rappresenta un'ulteriore sfida per le commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera. I dettagli delle numerazioni relative a questi emendamenti particolarmente rilevanti sono stati comunicati in modo informale e sono allegati al presente comunicato.

Il prossimo passo prevede la votazione di tali emendamenti nelle due commissioni, un processo che si preannuncia impegnativo e che sarà avviato già dalla prossima settimana. Le riunioni informali di maggioranza e Governo, in programma per martedì, apriranno la strada a un intenso dibattito che culminerà con le votazioni a partire da mercoledì. L'obiettivo dichiarato è quello di portare a termine l'intero processo entro venerdì, preparando così il terreno per l'approdo in Aula fissato per lunedì 12 febbraio.

Il dibattito su questi emendamenti assume un'importanza cruciale, influenzando direttamente le scelte legislative e le decisioni che caratterizzeranno il futuro prossimo del panorama normativo italiano. La rapidità con cui ci si propone di concludere questo iter testimonia l'urgenza di adottare misure fondamentali per il Paese e sottolinea la determinazione delle istituzioni nel perseguire gli obiettivi prefissati. Resta da vedere quali saranno le dinamiche e gli esiti di questo complesso processo decisionale, che coinvolgerà attivamente le commissioni e, successivamente, l'intero corpo parlamentare.

Di seguito gli emendamenti supersegnalati che riguardano il personale sanitario:

 

PENSIONI 

4.22 Ciocchetti (FdI): L’emendamento prevede che - al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale - fino al 31 dicembre 2025, si possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell’incarico in essere e l’attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA ALL’ESTERO – PROFESSIONI SANITARIE 

4.64 Lucaselli (FdI): Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario, l’emendamento proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità prevista dall’art. 15 del DL 30 marzo 2023 n. 34 di poter esercitare presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero. L’emendamento proroga al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni previste dal comma 4 dell’art. 15 del DL 30 marzo 2023 n. 34 con cui attualmente si prevede fino al 2025 che le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27 – quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero. Infine, l’emendamento prevede che nelle more dell’adozione dell’intesa di cui al comma 2 dell’art. 15 del DL 30 marzo 2023 n. 34 volta a definire l’esercizio temporaneo per l’attività lavorativa degli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero, l’efficacia delle disposizioni recate all’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è prorogata al 31 dicembre 2026. Tali disposizioni prevedono che sia consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di OSS in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali.  


SCUDO PENALE 

4.73 Patriarca (FI) e id. 4.75 Malavasi (PD) e id. 4.77 Faraone (IV) : Gli emendamenti prevedono che lo scudo penale per le professioni sanitarie previsto dall’art. 3 – bis del DL 1° aprile 2021 n. 44 si applichi anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall’eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l’esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente o dell’azienda del Servizio sanitario nazionale presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.  

 

4.81 Ciancitto (FdI): Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, l’emendamento prevede che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.