Riscatto congedo per formazione: la guida
I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione possono usufruire di un periodo di congedo per la formazione, fino a un massimo di undici mesi, continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante questo periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto a retribuzione né a copertura contributiva figurativa. Tuttavia, è possibile presentare domanda all'INPS per il riscatto di tali periodi o versare i relativi contributi secondo i criteri della contribuzione volontaria.
Cosa si Può Riscattare
I lavoratori possono riscattare i periodi di congedo richiesti per:
- Il completamento della scuola dell’obbligo.
- Conseguire un titolo di studio di secondo grado.
- Conseguire un diploma universitario o di laurea.
- Partecipare ad attività formative diverse da quelle attuate o finanziate dal datore di lavoro.
Interruzioni o Sospensioni
I lavoratori possono interrompere o sospendere l'attività lavorativa se previsto da specifiche disposizioni di legge o contrattuali. Per questi periodi, con decorrenza successiva al 1996, può essere chiesto il riscatto per una durata massima di tre anni. In alternativa, possono chiedere di essere autorizzati alla prosecuzione volontaria.
La Domanda
La domanda per il riscatto deve essere compilata in carta libera, allegando i documenti attestanti il conseguimento del titolo o la partecipazione alle attività formative.