CCNL 2022/24. Guida operativa agli incarichi di funzione per il personale del comparto
Gli articoli 21, 22 e 23 del CCNL Sanità 2019-2021, come aggiornati nell’ipotesi di contratto 2022-2024, ridefiniscono l’assetto normativo degli incarichi di funzione professionale e organizzativa. Sebbene il quadro generale ricalchi quello già introdotto con il rinnovo precedente, la struttura delle disposizioni rimane di fondamentale importanza per l’applicazione quotidiana da parte delle direzioni aziendali, dei responsabili del personale e degli stessi dipendenti.
Qui di seguito una lettura analitica degli articoli, destinata a chi opera nella gestione delle risorse umane e nella pianificazione organizzativa nel comparto sanità.
Articolo 21 – Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale
1. Struttura degli incarichi per area e ruolo
L’articolo 21 definisce in modo puntuale le attività minime associate agli incarichi di funzione professionale per ciascuna area di appartenenza (professionisti della salute e dei funzionari, assistenti, operatori) e in relazione ai ruoli(sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale).
Gli incarichi si articolano secondo tre livelli di complessità:
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Base: automaticamente riconosciuta al personale neoassunto o privo di incarichi complessi.
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Media ed Elevata: attribuibili in presenza di requisiti formativi, esperienziali e valutativi.
Area | Complessità | Caratteristiche |
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Professionisti della salute e dei funzionari | Media/Elevata | Attività specialistiche (sanitarie, diagnostiche, cliniche, riabilitative, amministrative ecc.) con responsabilità di processo e risultato |
Assistenti | Tutti i livelli | Attività specialistiche supportate da conoscenza ed esperienza significativa; ruoli tecnico-organizzativi o contabili |
Operatori | Tutti i livelli | Attività tecnico-pratiche, anche con funzioni di primo coordinamento o tutoraggio in UO |
Nota operativa: L’incarico di funzione non è una mansione aggiuntiva, ma un inquadramento interno che riconosce e formalizza un ruolo strutturato, con responsabilità specifica e differenziata rispetto al profilo standard.
2. Incarico base e incarichi complessi
Solo il personale inquadrato come “professionista della salute e funzionario” può ricevere automaticamente un incarico di funzione professionale di complessità base. Questo incarico è aderente all’organizzazione aziendale e si adatta in caso di modifica della struttura.
Per gli altri livelli e per gli altri incarichi (media, elevata), i requisiti minimi sono:
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Professionista specialista (sanitario): Titoli abilitanti (Legge 43/2006), performance positiva, assenza di sanzioni.
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Professionista esperto: 3 anni di esperienza, formazione aziendale dedicata, valutazione positiva.
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Funzione professionale: 5 anni di esperienza, valutazione positiva.
Per il ruolo sociosanitario e tecnico-amministrativo, gli incarichi rispecchiano requisiti analoghi, con attenzione ai percorsi formativi aziendali o universitari (master, corsi riconosciuti, esperienze certificate).
Per assistenti e operatori, sono richiesti:
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Almeno 10 anni di servizio nel profilo.
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Titolo abilitante (se richiesto).
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Performance individuale positiva e assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.
Importante: I periodi prestati a tempo determinato, part-time, o presso enti diversi (compresi privati accreditati e università europee) valgono nel computo dell’esperienza.
Articolo 22 – Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi
1. Conferimento
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L’incarico di base è attribuito automaticamente a neoassunti e personale senza incarichi di livello superiore.
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Gli incarichi di media o elevata complessità sono conferiti previo possesso dei requisiti indicati e selezione interna (ad eccezione dell’incarico base).
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Per assistenti e operatori, gli incarichi complessi non possono superare il 12% del totale degli incarichi conferiti all’area dei professionisti della salute e dei funzionari.
2. Durata
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Gli incarichi di funzione (media/elevata) hanno durata quinquennale.
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Per contratti a tempo determinato/comando, la durata coincide con il rapporto stesso.
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Alla scadenza, se la valutazione è positiva e non vi sono sanzioni, l’incarico può essere rinnovato.
3. Revoca e decadenza
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La revoca può avvenire:
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per valutazione negativa,
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per sanzione disciplinare superiore alla multa,
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per riorganizzazione aziendale (modifica dell’atto aziendale).
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In caso di revoca:
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Assistenti e operatori perdono l’incarico;
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Professionisti tornano al livello base, mantenendo l’indennità fissa residua fino a scadenza incarico (art. 22.12).
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In assenza di nuovo incarico e in presenza di 15 anni continuativi di incarichi positivamente valutati, operatori e assistenti possono ricevere un assegno ad personam non riassorbibile, pari a un differenziale di area.
4. Procedura selettiva
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Le aziende definiscono preventivamente i criteri di conferimento e revoca.
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Gli avvisi devono prevedere una valutazione ponderata di titoli ed esperienza, evitando automatismi fondati sull’anzianità.
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È prevista la valorizzazione di titoli di studio (lauree, master, corsi) come elemento premiale.
Focus pratico: Gli incarichi ad interim, nei casi di assenza temporanea, possono durare fino a 6 mesi, con indennità pari al 20% del valore dell’incarico sostituito.
Articolo 23 – Trattamento economico degli incarichi di funzione
Il trattamento economico degli incarichi è definito sotto forma di indennità di funzione, finanziata tramite il Fondo incarichi e progressioni economiche (art. 63).
Composizione dell’indennità:
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Incarichi base: solo parte fissa di €1.000 annui, incrementabile fino a un massimo del 50% con risorse aziendali.
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Media e elevata complessità:
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Parte fissa: da €4.000 a €9.500 (media), da €9.501 a €13.500 (elevata).
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Parte variabile: definita dalle aziende in base alle risorse e alla graduazione.
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Ulteriori precisazioni:
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Gli incarichi superiori a €5.000 assorbono lo straordinario, tranne nei casi di pronta disponibilità (art. 22.7).
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La parte fissa assorbe eventuali indennità di coordinamento (ex CCNL 2018).
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I valori sono lordi su base annua per tredici mensilità.
Nota gestionale: Il valore economico degli incarichi è vincolato alla disponibilità dei fondi e può variare tra aziende. Tuttavia, i minimi retributivi per ciascun livello devono essere rispettati.
Questi tre articoli costituiscono la base normativa per la gestione degli incarichi di funzione nel comparto sanità. Più che introdurre novità sostanziali, il contratto 2022-2024 conferma e razionalizza un impianto già tracciato nel biennio precedente, puntando su:
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Maggiore coerenza tra incarichi, competenze e performance;
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Un sistema di riconoscimento non più automatico, ma valutato e selettivo;
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Un trattamento economico che premia responsabilità e merito, entro limiti di sostenibilità.