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Permessi 104 e turni di reperibilità. Cosa stabilisce la normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/04/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Quello dell’esonero dai turni di reperibilità per i beneficiari della legge 104 è materia controversa. Vediamo quindi cosa prevede la normativa per i lavoratori con grave disabilità e per il lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap.

La reperibilità o pronta disponibilità

La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta.
La chiamata del datore di lavoro deve essere generalmente supportata da ragioni di urgenza e di indifferibilità.

 

Reperibilità e CCNL 2016/2018 Art 28

  1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
  2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
  3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
  4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.
  5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
  6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di  riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40  del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).

7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

  1. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
  2. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.

11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.

Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità:

a)      Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;

b)      il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;

c)      il personale appartenente alla categoria D con incarichi  di funzione organizzativi  e i profili della riabilitazione della medesima categoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico  Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.

14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.

15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo.

 

Legge 104 ed esonero della reperibilità

 

Lavoratore disabile:

non vi sono disposizioni legislative, che impediscono di porre in reperibilità un dipendente che usufruisce dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992.

La normativa non prevede specifiche agevolazioni per l’orario di lavoro della persona con disabilità ed in particolare forme di esonero da turni, lavoro notturno, orario spezzato, reperibilità.
Si ricorda comunque che l’art. 15 del Decreto Legislativo n. 66/2003 prevede il trasferimento al lavoro diurno quando sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche. In questo caso il lavoratore sarà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Inutile sottolineare che in questo caso al lavoratore non può essere richiesto di effettuare turni di reperibilità notturni.

 

Lavoratore che assiste familiare portatore di handicap

nel giorno di permesso 104, il rapporto di lavoro è sospeso e il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutto il giorno.
Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinaria, neppure può dare la sua disponibilità ad eseguire il servizio di reperibilità se fosse richiesto.
Tuttavia, non esistendo un diritto assoluto ad essere esonerato dai turni di reperibilità per il lavoratore che assiste il familiare, ed essendo i giorni di permesso retribuito tre al mese, il datore di lavoro può concordare con il dipendente i giorni in cui è possibile effettuare la  reperibilità in quanto non interessati dalla fruizione dei permessi.
L’art. 53, comma 2, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un familiare disabile, ai sensi della legge n. 104/1992.
Pertanto, anche questi non possono essere inseriti in un turno di reperibilità che ricade in periodo notturno.

 

Da Inail